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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1644

Regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il contenuto minimo obbligatorio degli accordi di cooperazione necessari per consentire la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento stabiliti in paesi terzi riconosciuti equivalenti. Stabilisce regole comuni su scambio di informazioni, notifiche, coordinamento delle attività di vigilanza, ispezioni in loco, riservatezza e protezione dei dati. L'obiettivo è assicurare uniformità operativa e un flusso informativo efficace tra ESMA e le autorità estere competenti, a supporto dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

Norme tecniche di regolamentazione che fissano il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi riconosciuti equivalenti in materia di indici di riferimento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli accordi di cooperazione conclusi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti, nonché, per quanto compatibile, agli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento tra l'autorità competente del paese terzo e l'autorità competente dello Stato membro di riferimento. Incide quindi sulla cooperazione di vigilanza relativa agli amministratori di benchmark ubicati in paesi terzi i cui indici di riferimento possono essere utilizzati nell'Unione, con effetti dal 25 gennaio 2019. Non disciplina direttamente i partecipanti al mercato, ma principalmente ESMA, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità dei paesi terzi interessati.

Contenuto minimo degli accordi di cooperazione per benchmark di paesi terzi equivalenti

Il regolamento delegato (UE) 2018/1644 integra il regolamento (UE) 2016/1011, fissando le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti. La finalità è garantire una cooperazione omogenea ed efficace per la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi e utilizzabili nell'Unione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel sistema delineato dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1011, che consente l'uso nell'Unione di benchmark forniti da amministratori di paesi terzi solo in presenza, tra l'altro, di una decisione di equivalenza. I considerando chiariscono che gli accordi di cooperazione devono assicurare scambio informativo, riservatezza, uso controllato delle informazioni e coordinamento delle attività di vigilanza, anche in considerazione del fatto che l'ESMA non esercita poteri di vigilanza diretta sugli amministratori situati in paesi terzi, salvo gli effetti connessi alla cancellazione della registrazione ex articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1011.

Ambito di applicazione degli accordi

Gli accordi di cooperazione devono definire con precisione il proprio ambito di applicazione e riguardare almeno:

  • lo scambio di informazioni e notifiche necessarie ai fini della vigilanza;
  • le questioni rilevanti per operazioni, attività o servizi degli amministratori interessati, incluse le informazioni sulle norme legislative e regolamentari vigenti nel paese terzo e sulle loro modifiche sostanziali;
  • le azioni di vigilanza o regolamentazione adottate dall'autorità del paese terzo e le approvazioni concesse in relazione agli amministratori che abbiano acconsentito all'utilizzo dei propri benchmark nell'Unione.

Il considerando 6 precisa inoltre che il contenuto minimo richiesto per gli accordi con l'ESMA deve essere adeguato anche agli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 tra autorità del paese terzo e autorità competente dello Stato membro di riferimento.

Scambio di informazioni e notifiche

Gli accordi devono contenere clausole operative sul flusso informativo. In particolare, devono stabilire che le richieste di informazioni indichino almeno i dati richiesti, una sintesi dell'oggetto, lo scopo della richiesta e le disposizioni normative applicabili alle attività in materia di benchmark. Devono inoltre disciplinare i meccanismi tecnici o procedurali per lo scambio o la trasmissione, prevedere la forma scritta, imporre misure di sicurezza e garantire che le informazioni siano fornite senza indugio, oppure secondo il calendario espressamente previsto nell'accordo.

Coordinamento della vigilanza e ispezioni in loco

Gli accordi devono istituire un quadro di coordinamento delle attività di vigilanza tra le parti. La parte che intende svolgere un'attività di vigilanza deve presentare una richiesta scritta iniziale; tale richiesta deve descrivere il contesto di fatto e di diritto e l'arco temporale stimato. L'altra parte deve accusare ricevuta per iscritto entro dieci giorni lavorativi.

Per le ispezioni in loco nella giurisdizione dell'autorità del paese terzo, gli accordi devono prevedere una procedura per definire condizioni e modalità dell'ispezione, incluse almeno:

  • i rispettivi ruoli e responsabilità;
  • il diritto dell'autorità del paese terzo di accompagnare l'ispezione;
  • l'eventuale obbligo di assistenza nella revisione, interpretazione e analisi di libri e registri pubblici e non pubblici;
  • l'assistenza nell'ottenere informazioni da amministratori e dirigenti dell'amministratore interessato.

Riservatezza, uso delle informazioni e protezione dei dati

Gli accordi devono imporre il divieto di divulgare le informazioni ricevute nell'ambito della cooperazione, salvo consenso scritto della parte che le ha fornite oppure nei casi in cui la divulgazione sia obbligatoria, proporzionata e necessaria ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, in particolare nel contesto di indagini o procedimenti giudiziari.

Le informazioni ottenute devono essere conservate in modo sicuro e utilizzate solo per le finalità indicate nella richiesta di informazioni o, se non richieste, esclusivamente per consentire all'autorità ricevente di esercitare le proprie funzioni di regolamentazione e vigilanza. Un uso per finalità ulteriori è possibile solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che ha fornito i dati.

Se gli accordi consentono lo scambio di dati personali, essi devono contenere garanzie adeguate per la protezione dei dati, conformi a tutte le norme applicabili nelle giurisdizioni delle autorità firmatarie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante per gli operatori istituzionali coinvolti nella cooperazione di vigilanza, non per i partecipanti al mercato in senso stretto.

Disposizioni principali

Contenuto minimo e ambito degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione devono definire chiaramente il proprio ambito di applicazione e prevedere almeno: lo scambio di informazioni e notifiche per l'assolvimento dei compiti di vigilanza; le questioni rilevanti per operazioni, attività o servizi degli amministratori interessati, comprese le informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel paese terzo e sulle loro modifiche sostanziali; le azioni di regolamentazione o vigilanza adottate dall'autorità del paese terzo e le approvazioni concesse relativamente agli amministratori che abbiano consentito l'uso dei loro benchmark nell'Unione.

Regole per lo scambio di informazioni e le notifiche

Le richieste di informazioni devono contenere almeno le informazioni richieste, una sintesi dell'oggetto, lo scopo della richiesta e le disposizioni normative pertinenti. Gli accordi devono specificare i meccanismi di scambio, imporre la forma scritta, garantire modalità sicure di trasmissione e prevedere che informazioni e notifiche siano fornite senza indugio, o secondo il calendario concordato.

Cooperazione ai fini della vigilanza e ispezioni in loco

Gli accordi devono istituire un quadro per coordinare le attività di vigilanza, con richiesta scritta preventiva per svolgere l'attività, indicazione del contesto di fatto e di diritto e del periodo stimato, e obbligo di riscontro scritto entro dieci giorni lavorativi. Per le ispezioni in loco nella giurisdizione del paese terzo, devono prevedere una procedura per concordare condizioni, ruoli e responsabilità, il diritto dell'autorità del paese terzo di accompagnare l'ispezione e l'eventuale obbligo di assistere nella revisione di libri e registri e nell'ottenimento di informazioni da amministratori e dirigenti.

Riservatezza, uso limitato delle informazioni e protezione dei dati

Le parti devono astenersi dal divulgare le informazioni scambiate o fornite, salvo consenso scritto della parte originaria o obbligo proporzionato e necessario previsto dal diritto dell'Unione o nazionale, in particolare per indagini o procedimenti giudiziari. Le informazioni devono essere conservate in modo sicuro e utilizzate solo per le finalità indicate nella richiesta o, se non richieste, per l'esercizio delle funzioni di regolamentazione e vigilanza; ogni uso per altre finalità richiede il consenso scritto dell'autorità fornitrice. Se sono scambiati dati personali, gli accordi devono contenere garanzie adeguate di protezione dei dati conformi alle norme applicabili nelle rispettive giurisdizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialecooperazione amministrativaprotezione dei dati

Testo integrale

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