Cassazione Penale, Sentenza n. 28104/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis, comma secondo, c.p.; unico motivo di ricorso volto a censurare la decisione sotto vari profili richiamando la disciplina dell'art. 598-bis c.p.p. (decisioni in camera di consiglio senza partecipazione delle parti), con l'argomento che sarebbero state violate le disposizioni di tale norma.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché tutte le censure invocano l'art. 598-bis c.p.p., norma che al momento dell'impugnazione non era ancora entrata in vigore. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nella motivazione la Corte ha inoltre ricostruito la vicenda processuale relativa alle notificazioni e al cambio di difensore, precisando che la nomina di nuovo difensore di fiducia successiva non richiedeva la nuova notifica dell'avviso di fissazione udienza.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma sostanziale che indica il reato per cui l'imputato è stato condannato e la cui conferma è oggetto dell'impugnazione.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina le decisioni in camera di consiglio senza partecipazione delle parti; il ricorso invocava questa disciplina, ma la Corte ha constatato che la norma non era ancora in vigore al momento dell'impugnazione, per cui le censure fondate su tale articolo sono inapplicabili.
art. 34-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 150 del 2022
Ha introdotto l'art. 598-bis c.p.p.; richiamata per spiegare l'origine della nuova disciplina processuale.
art. 23-bis decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (norme "emergenziali")
Rito emergenziale in vigore precedentemente, che l'art. 598-bis era destinata a sostituire; la Corte ricorda l'esistenza di tale regime transitorio.
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme senza intervento delle parti (procedura adottata nel presente procedimento).
d.l. n. 75 del 23/06/2023 conv. L. 112/2023 e d.l. 30/12/2023, n. 215 (art. 11, comma 7)
Provvedimenti che hanno più volte rinviato l'entrata in vigore dell'art. 598-bis; in particolare il decreto-legge n. 215/2023 ha prorogato al 30/06/2024 il termine per l'entrata in vigore delle nuove norme sulle impugnazioni, motivo per cui l'art. 598-bis non era ancora applicabile.
Massime di principio
- Se un ricorso si fonda su una norma processuale non ancora entrata in vigore, le censure basate su quella norma possono essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
- La disciplina processuale applicabile è quella vigente al momento in cui l'impugnazione è proposta; eventuali rinvii legislativi dell'entrata in vigore determinano l'inapplicabilità delle nuove regole fino alla data effettiva di efficacia.
- La trattazione del ricorso senza intervento delle parti può essere disposta in base alle norme transitorie vigenti (es. art. 23, comma 8, legge n. 176/2020); la legittimità di tale modalità va valutata rispetto alla normativa operativa al momento del processo.
- Il cambio di difensore in corso di procedimento non impone, in generale, la ripetizione automatica di tutte le notifiche già effettuate; occorre verificare la specifica normativa sulle notifiche e i termini procedurali.
- Quando si impugna una decisione, è essenziale verificare non solo il diritto sostanziale ma anche la normativa processuale temporaneamente vigente per evitare motivi di ricorso basati su disposizioni non operative.
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