Sentenza del 09/03/2016 n. 4626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, notificato il 22 dicembre 2006, costituito il 9 gennaio 2007 e depositato presso la segreteria del giudice di primo grado soltanto il 21 febbraio 2007. Deduceva, da un lato, la violazione dell’art. 77 Cost. e l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come integrato dal D.L. n. 203/2005, per presunto eccesso di delega; dall’altro, lamentava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR circa gli effetti del tardivo deposito della copia dell’appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché non era parte del giudizio d’appello e quindi non aveva legittimazione passiva; l’unico soggetto legittimato era l’Agenzia delle Entrate. Nei confronti dell’Agenzia, il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati entrambi i motivi: il primo per carente indicazione delle norme violate e comunque infondato quanto al prospettato eccesso di delega; il secondo per impropria mescolanza delle censure e comunque infondato nel merito. È stata confermata l’inammissibilità dell’appello tributario per il tardivo deposito della copia presso la segreteria del giudice di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 5.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado
Il deposito costituisce un adempimento necessario per la validità dell’appello tributario. Anche se, nella disciplina applicabile al caso, non era espressamente previsto un termine legislativo specifico, il deposito non può essere effettuato indefinitamente o soltanto dopo che la controparte abbia rilevato l’omissione; il suo mancato tempestivo adempimento comporta l’inammissibilità dell’appello.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
I motivi di ricorso per cassazione devono indicare in modo preciso le norme asseritamente violate e spiegare concretamente la censura. Il richiamo generico a norme di diritto, senza collegamento chiaro con la decisione impugnata, può rendere il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizio di motivazione
Le censure devono essere formulate secondo il preciso vizio processuale dedotto. Non è ammissibile una mescolanza indistinta di violazione di legge, omessa motivazione e contraddittorietà senza individuare con chiarezza il contenuto di ciascuna doglianza.
Art. 77 Cost.
La disposizione riguarda i presupposti e i limiti della decretazione d’urgenza. Nel caso concreto, il richiamo è stato ritenuto generico e non adeguatamente collegato a una specifica violazione; inoltre, la censura di eccesso di delega non era pertinente rispetto al rapporto tra il D.L. n. 203/2005 e la disciplina originaria introdotta dal D.Lgs. n. 546/1992.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 57, e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
A seguito della successione dell’Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze, quando il giudizio d’appello si è svolto soltanto nei confronti dell’ufficio periferico dell’Agenzia, il Ministero non è più parte del processo e non è legittimato a resistere al successivo ricorso per cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 321/2009
La pronuncia è richiamata per la natura perentoria del termine per il deposito dell’appello, assimilato al termine previsto per la costituzione dell’appellante. La sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali connessi alla proposizione dell’appello devono essere eseguiti tempestivamente: il deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado non può essere rinviato fino all’udienza o effettuato solo dopo l’eccezione della controparte.
- Anche quando la legge non indica espressamente un termine autonomo per un determinato deposito, l’adempimento può essere considerato necessariamente collegato ai termini di proposizione e costituzione dell’impugnazione; la sua omissione o tardività può comportare l’inammissibilità.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione le norme violate, il vizio denunciato e il rapporto tra la censura e la motivazione della sentenza impugnata. Censure generiche o tra loro confuse rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Occorre individuare correttamente la parte legittimata passiva: se il giudizio d’appello è stato instaurato contro l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze normalmente non è legittimato a resistere al ricorso per cassazione.
- La tardiva esecuzione di un adempimento processuale non viene necessariamente sanata dal fatto che il giudice non abbia ancora deciso: quando l’adempimento è funzionale alla regolare instaurazione del contraddittorio, la sua inosservanza può produrre definitivamente l’inammissibilità.
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