Cassazione Civile, Ordinanza n. 10522/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2013. La società aveva impugnato l'atto, ma i giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso e poi rigettato l'appello, ritenendo che l'atto impositivo fosse divenuto inoppugnabile per effetto della definizione della lite tramite accertamento con adesione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che l'adesione non si fosse perfezionata perché mancava il pagamento delle somme concordate o della prima rata; inoltre ha contestato la validità dell'accordo perché sottoscritto da soggetto privo di poteri rappresentativi e ha censurato la valutazione dei documenti e l'irragionevolezza della decisione. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando che non fossero state esaminate la pretesa fiscale e le sue contestazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stata dichiarata inammissibile, per novità e difetto di specificità, la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell'accordo da parte di soggetto abilitato, perché la società non aveva indicato se e come la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito. È stata invece rigettata la doglianza sulla pretesa mancata efficacia dell'accertamento con adesione: la Corte ha ribadito che l'accordo si conclude con la sottoscrizione, ma si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute o della prima rata; tuttavia, una volta concluso l'accordo, il successivo inadempimento non consente al contribuente di impugnare né l'accordo né l'atto impositivo originario, poiché l'eventuale mancato pagamento rileva come tutela del Fisco e legittima i mezzi di riscossione/coazione, non il ripensamento del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 D.Lgs. n. 218 del 1997
nella formulazione applicabile ratione temporis
la definizione si perfeziona con il versamento delle somme concordate ovvero della prima rata; la sola sottoscrizione dell'accordo non è sufficiente a far cessare l'efficacia dell'atto impositivo
art. 6 D.Lgs. n. 218 del 1997
l'istanza di adesione del contribuente apre la procedura di accertamento con adesione
art. 7 D.Lgs. n. 218 del 1997
l'accordo deve essere redatto per iscritto in duplice esemplare e sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore speciale e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato
art. 8 D.Lgs. n. 218 del 1997
regola gli importi dovuti e la possibilità di pagamento rateale
art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 218 del 1997
una volta concluso l'accordo, l'accertamento definito diventa intangibile per entrambe le parti
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 218 del 1997
solo dopo il perfezionamento mediante pagamento l'atto impositivo perde efficacia
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile se non sono indicati specificamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti e se la questione è nuova in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto come omesso esame/motivazione su fatti decisivi, ma la censura è stata assorbita o dichiarata inammissibile nei limiti indicati
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo come parametro del preteso omesso esame delle domande e difese
art. 24 Cost.
richiamato nel secondo motivo a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
Massime di principio
- Nella procedura di accertamento con adesione, la conclusione dell'accordo e il suo perfezionamento sono momenti distinti: la sottoscrizione definisce il contenuto dell'intesa, ma il perfezionamento richiede il pagamento delle somme dovute o della prima rata nei casi previsti.
- Il mancato pagamento dopo la conclusione dell'accordo non attribuisce al contribuente il potere di rimettere in discussione né l'accordo né l'originario avviso di accertamento; l'eventuale inefficacia o permanenza della pretesa opera a tutela dell'Amministrazione finanziaria.
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di merito non chiaramente trattata nei gradi precedenti, se il ricorrente non indica specificamente dove e come essa sia stata dedotta, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- L'articolazione di più profili di doglianza in un unico motivo non ne comporta di per sé l'inammissibilità, purché ciascun profilo sia riconducibile a un autonomo vizio impugnatorio.
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