Cassazione Penale, Sentenza n. 39176/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per contravvenzioni edilizie (capi A, B, C) e per ricettazione (capo E). Primo motivo: deducevano l'estinzione per prescrizione delle contravvenzioni, sostenendo che la costruzione era stata completata prima dell'accertamento (testimonianze indicanti completamento al 30 luglio 2016) e che, dopo conteggi di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il 30 aprile 2024, quindi prima della sentenza di appello. Secondo motivo: censuravano la motivazione circa la ricettazione, lamentando che la Corte non avrebbe valutato correttamente le fotografie che proverebbero la legittima provenienza degli infissi e che la Sciortino fosse estranea avendo delegato ogni attività al figlio (Circello); sottolineavano che i testimoni avevano avuto contatti solo con Circello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le contravvenzioni edilizie si sono consumate al momento del sequestro dell'immobile (7 agosto 2017), il termine prorogato è di cinque anni con applicazione della disciplina di sospensione prevista dalla legge 23/06/2017 n.103 (sospensione massima di 1 anno e 6 mesi tra deposito della motivazione in primo grado e dispositivo del grado successivo) e ulteriori periodi di sospensione risultanti dagli atti (per complessivi 489 giorni), per cui la prescrizione è maturata il 11 giugno 2025, cioè successivamente alla sentenza di secondo grado del 10 dicembre 2024. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consiste in una rivalutazione meramente fattuale delle prove (vietata in sede di legittimità) e perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la responsabilità, richiamando la testimonianza del costruttore degli infissi; inoltre alcune censure relative all'estraneità della Sciortino non erano state dedotte in appello (violazione della catena devolutiva). Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, ciascuno al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione delle contravvenzioni edilizie; la Corte ha ritenuto la contestazione inammissibile e ha calcolato la decorrenza della prescrizione prendendo come momento consumativo il sequestro (7/8/2017) e applicando le regole di proroga previste per le contravvenzioni
art. 192 cod. pen.
Richiamato nella censura relativa al reato di ricettazione; la Corte ha valutato che la doglianza mirava a una rivalutazione dei fatti e che la motivazione della sentenza di merito era sufficientemente articolata per ritenere la responsabilità
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 11
"il corso della prescrizione rimane sospeso dalla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi"
Applicata dalla Corte per sospendere la prescrizione nel periodo fra deposito della motivazione di primo grado e dispositivo di secondo grado fino al limite di 1 anno e 6 mesi; qui utilizzata insieme ad altri periodi di sospensione tratti dagli atti per dimostrare che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello
art. 544 cod. proc. pen.
Riferimento normativo utilizzato per calcolare il termine di decorrenza della sospensione prevista dalla legge n.103/2017 (termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione
Massime di principio
- Per reati edilizi di tipo contravvenzionale il momento consumativo può coincidere con il sequestro del manufatto: la prescrizione va calcolata tenendo conto di tale momento e del termine prorogato previsto per le contravvenzioni (in genere 5 anni).
- Le norme di sospensione introdotte dalla legge n.103/2017 (art.1, comma 11) si applicano ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 e sospendono la prescrizione tra il deposito della motivazione in primo grado e il dispositivo del grado successivo per un massimo di 1 anno e 6 mesi; vanno poi sommati eventuali ulteriori periodi di sospensione risultanti dagli atti processuali.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione sommaria del materiale probatorio: i motivi che si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove sono inammissibili; il ricorrente deve dedurre vizi di motivazione evidenti, palese e di immediata riconoscibilità per farli valere in sede di legittimità.
- Questioni fattuali o argomentazioni non dedotte nel grado di appello non possono essere introdotte in Cassazione per effetto della regola della catena devolutiva; la mancata deduzione in appello rende tali questioni inammissibili in sede di legittimità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può comunque condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, se non vi è colpa grave nella presentazione del ricorso, applicare sanzioni pecuniarie in misura equitativa (cassa delle ammende).
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