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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 30215 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa all'anno d'imposta 2004, contestando il riconoscimento della deducibilità di costi per consulenze commerciali, il trattamento fiscale dei costi relativi a operazioni con Stati a fiscalità privilegiata, la mancata applicazione di una sanzione, nonché l'esclusione dall'IVA di alcune operazioni triangolari intracomunitarie. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla ripresa a tassazione dei costi di ammortamento.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché, pur avendo l'Agenzia dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata, non aveva depositato la copia della sentenza corredata dalla relata di notificazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., comma 1. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 14.800,00, oltre spese generali del 15% e accessori.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 2

    Il ricorso è improcedibile se non sono depositati, insieme con il ricorso, i documenti indicati dalla norma, tra cui la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando rilevante.

    La Corte ha ritenuto necessario il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando il ricorrente dichiari che la sentenza è stata notificata e intenda fare riferimento al termine breve di impugnazione. La mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 1

    Il deposito del ricorso e dei documenti deve avvenire entro il termine perentorio previsto dalla norma.

    La produzione tardiva della relata di notifica, anche dopo l'avviso di fissazione dell'udienza, non sana l'improcedibilità, salvo ipotesi eccezionali.

  • Codice di procedura civile, artt. 325 e 326

    Disposizioni sul termine breve per l'impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

    Quando si dichiara che la sentenza è stata notificata, la verifica della data e della relata è essenziale per controllare il rispetto del termine breve e la procedibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Norma invocata dall'Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi per consulenze commerciali; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102

    Norma richiamata dalla società nel ricorso incidentale in materia di ammortamenti; anche tale questione non è stata esaminata nel merito.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 58, convertito nella L. n. 427 del 1993

    Norma relativa al regime IVA delle operazioni triangolari intracomunitarie, contestata dall'Agenzia; la Corte non ha deciso sulla corretta applicazione sostanziale della disposizione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione gli adempimenti formali e documentali sono essenziali: la mancata produzione di un documento richiesto può impedire completamente l'esame dei motivi.
  • Se il ricorrente dichiara che la sentenza è stata notificata, deve normalmente depositare la sentenza con la relativa relata di notificazione entro il termine perentorio previsto per il deposito del ricorso.
  • La procedibilità del ricorso è una verifica preliminare rispetto all'ammissibilità e al merito; pertanto la Corte può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare le censure sostanziali.
  • La produzione tardiva della relata di notifica, effettuata dopo la scadenza del termine per il deposito o dopo l'avviso di fissazione dell'udienza, di regola non sana il vizio.
  • La verifica della procedibilità può essere effettuata d'ufficio dalla Corte, anche se la controparte non ha sollevato tempestivamente l'eccezione.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare con particolare attenzione quali documenti siano stati dichiarati esistenti o notificati, allegarli correttamente al ricorso e rispettare rigorosamente i termini processuali.

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