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Sentenza

Sentenza n. 614/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 12,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 12,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista, con attribuzione di 12,60 punti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la prova pratica, costituita da un questionario a risposta multipla, gli esiti e gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità della valutazione dei quesiti n. 4 e n. 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui selezionata. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche qualora la risposta individuata dalla commissione fosse ritenuta corretta, dovesse considerarsi corretta anche la risposta da lui fornita, per l'ambiguità della domanda. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riguardo alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. L'amministrazione, nelle more della trattazione cautelare, ha richiesto alla commissione un riesame dei quesiti contestati.

La decisione

La commissione esaminatrice, con verbale del 16 marzo 2026, ha riesaminato i quesiti n. 4 e n. 6 e ha deciso di attribuire 2 punti per ciascun quesito indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto della riassegnazione, il ricorrente ha conseguito almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale, sicché l'interesse azionato è stato integralmente soddisfatto. Il TAR ha qualificato la situazione non come sopravvenuta carenza di interesse, che avrebbe comportato l'improcedibilità, ma come cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha rimosso in concreto l'effetto lesivo e ha ammesso il ricorrente alla prova orale. Quanto alle spese, ha ravvisato una soccombenza virtuale dell'ASL, compensandole per metà e ponendo a carico dell'azienda la restante metà, liquidata in 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La parziale compensazione è stata giustificata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame, dalla complessità specialistica delle questioni e dalla definizione in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di riammissione alla procedura e di reintegrazione in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali; il giudice non ha deciso nel merito tale censura.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    La soglia di ammissione alla prova orale è stata individuata in 14 punti; la riassegnazione dei punteggi ha consentito al ricorrente di raggiungerla.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, riesamina gli atti contestati, riassegna i punteggi e ammette il candidato alla fase successiva della procedura, soddisfacendo integralmente l'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha eliminato concretamente l'effetto lesivo oggetto del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente; nel caso di una procedura concorsuale, tale presupposto ricorre quando la rinnovata attribuzione del punteggio supera la soglia prevista dal bando e determina l'ammissione alla fase successiva.
  • In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando il comportamento processuale e amministrativo delle parti, la tempestività dell'autotutela, la serialità del contenzioso e la complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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