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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21028/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'appellante deduce un unico motivo: (1) errore di applicazione della legge penale: dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione gli omessi versamenti relativi alle mensilità dell'anno 2010 anteriori ad agosto, l'importo riferibile alla sola mensilità di agosto 2010, considerato isolatamente, non avrebbe superato la soglia di non punibilità di euro 10.000 annui introdotta dal d.lgs. 8/2016, sicché doveva trovare applicazione il principio "favor rei" e la fattispecie non punibile; in subordine (2) censura per mancata pronuncia sui benefici di legge (sospensione della pena, non menzione), ossia omissione del giudice nell'applicare di ufficio benefici e circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo profilo la Corte ha confermato il principio che, nella successione di leggi penali, non è possibile combinare parti favorevoli della nuova legge con parti favorevoli della vecchia per creare una "terza" norma; va applicata integralmente la legge, fra le due, che complessivamente risulti più favorevole. Ha ritenuto corretta la scelta della Corte d'appello di applicare la previgente disciplina (più favorevole sul piano della decorrenza della prescrizione), che considera l'omesso versamento come reati mensili distinti con decorrenza del termine di prescrizione dal giorno 16 del mese successivo; perciò sono dichiarate prescritte tutte le mensilità anteriori ad agosto 2010 e resta responsabilità penale solo per agosto 2010. Quanto alla questione della soglia di euro 10.000, la Corte ha ricordato che, se la soglia non è superata, si applica la nuova normativa (art. 2, co. 4 c.p.), ma se la soglia è superata occorre confrontare le due discipline con particolare riguardo al momento consumativo ai fini della prescrizione. Sul secondo profilo la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di ufficio dei benefici non è censurabile se la difesa non ha sollecitato tale esercizio in sede di appello; il giudice ha un potere discrezionale e l'omessa decisione non è automaticamente motivo di cassazione. Infine il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 14/11/1983 n. 463 (conv. L. n. 638/1983), art. 2 (disciplinante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali)

    La disciplina originaria considerava l'omesso versamento come reato istantaneo mensile: a ogni mensilità corrispondeva un singolo reato, con prescrizione decorrente dal 16 del mese successivo.

  • Decreto legislativo 8/2016 (modifiche all'art. 2 d.l. 463/1983)

    Ha introdotto la soglia di non punibilità di euro 10.000 annui e ha mutato la natura del reato da omissione istantanea mensile a reato unitario a consumazione prolungata, il cui momento consumativo è il mese in cui il cumulato annuo degli omessi versamenti supera i 10.000 euro.

  • Codice penale, art. 2, comma 4

    Regola il principio di applicazione della legge penale più favorevole: se la nuova norma elimina la punibilità (o è più favorevole), va applicata retroattivamente, salvo che per effetti connessi alla diversa consumazione della fattispecie.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    Prevede una deroga al principio devolutivo con riferimento all'appello; la giurisprudenza ha interpretato che tale deroga rende discrezionale l'eventuale applicazione d'ufficio di benefici da parte del giudice d'appello, non imponendone l'obbligo motivato se non sollecitata dalle parti.

  • Codice penale, artt. 163, 164 e 175 (misure e benefici — es. sospensione condizionale, non menzione)

    Norme che disciplinano i benefici penitenziari o le forme di attenuazione che il giudice può concedere; la mancata loro concessione d'ufficio non è automaticamente censurabile se la difesa non ha proposto istanza in appello.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 22533/2018 (Salerno)

    Affermata l'eccezionalità della deroga di cui all'art. 597, comma 5 c.p.p.: il giudice d'appello ha discrezionalità nell'ordinare i benefici e nello scrutare nuove circostanze attenuanti; la mancata decisione non necessariamente configura omissione censurabile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 7 ord. n. 6545/2016; Sez. 3 sent. n. 37232/2016; Sez. 3 sent. n. 649/2016)

    Confermano il principio secondo cui non è consentito comporre una "terza" norma combinando parti favorevoli delle due leggi: va individuata e applicata integralmente la legge, fra le due, complessivamente più favorevole; inoltre chiariscono come determinare il momento consumativo e la decorrenza della prescrizione in presenza della soglia di 10.000 euro.

Massime di principio

  • Non è possibile combinare porzioni favorevoli di due norme penali successive per creare una "terza" norma: va applicata integralmente la legge (vecchia o nuova) che complessivamente risulti più favorevole al reo.
  • Se la nuova disciplina (es. introduzione della soglia di non punibilità) elimina la punibilità per il fatto considerato (soglia non superata), si applica la nuova norma ex art. 2 c.p.; se invece la soglia è superata occorre confrontare le due discipline, con particolare attenzione al momento consumativo e alla decorrenza della prescrizione.
  • La qualificazione del fatto (reato istantaneo mensile vs reato unitario a consumazione prolungata) influisce sul conteggio dei termini di prescrizione: sotto la previgente legge ogni mensilità dava luogo a un reato con decorrenza del termine di prescrizione dal 16 del mese successivo; con la nuova disciplina la consumazione è collegata al superamento cumulato annuo della soglia.
  • Il giudice d'appello ha un potere discrezionale nell'applicare d'ufficio benefici e circostanze attenuanti; tuttavia, se la difesa non sollecita in modo efficace tali provvedimenti in sede di appello, la mancata pronuncia non costituisce automaticamente motivo di cassazione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale che la difesa presenti espressa e tempestiva richiesta circa l'applicazione di benefici e circostanze attenuanti in sede di appello e ponga in rilievo, con dati contabili chiari, il superamento o meno della soglia annua di punibilità per consentire corretto confronto normativo e calcolo della prescrizione.

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