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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento della deliberazione della giunta regionale n. 1057 del 19 novembre 2021, pubblicata il successivo giorno 21, avente ad oggetto la riqualificazione ed il potenziamento della struttura ospedaliera di Cairo Montenotte, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202200402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia agli atti. La parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia il 14 aprile 2026 e la Regione Liguria vi ha aderito, concordando la compensazione delle spese. Il TAR ha quindi definito il giudizio senza esaminare il merito della deliberazione impugnata né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Liguria relativa alla riqualificazione e al potenziamento della struttura ospedaliera di Cairo Montenotte

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorso, riassunto a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, era diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 19 novembre 2021, pubblicata il 21 novembre 2021, concernente la riqualificazione e il potenziamento della struttura ospedaliera di Cairo Montenotte, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante estinzione.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio, rilevante per la dichiarazione di estinzione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio con rito camerale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento e alla trattazione camerale.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando risulta ritualmente dichiarata e accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo amministrativo senza esame della legittimità dell’atto impugnato o dei motivi di ricorso.
  • In presenza di una concorde richiesta delle parti costituite, il giudice amministrativo può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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