Sentenza n. 139/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della difesa - Stato maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale - Ufficio impiego graduati e militari di truppa prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151; -nonché avverso ogni altro atto connesso, collegato, presupposto a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso la sede di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso Palermo, deducendo: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie di contraddittorio procedimentale, per carenza di motivazione sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, insussistenza di esigenze eccezionali e difetto di motivazione. L’Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando l’assenza, presso le sedi di Palermo, di una collocazione organica utile per il profilo professionale del militare e la sottoalimentazione dell’ente di appartenenza, pari al 7% nel profilo e al 6% nell’organico complessivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto che il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 sia soggetto a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, anche per il personale delle Forze armate, nonostante la disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio. La motivazione non può limitarsi a richiamare genericamente scoperture di organico o le funzioni del reparto, ma deve indicare esigenze specifiche, particolarmente gravi, urgenti, complesse e non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione del servizio. Il riferimento al profilo professionale del militare non è stato ritenuto sufficiente, trattandosi di qualifica generica e non infungibile, normalmente inidonea a precludere l’applicazione dell’art. 42-bis. Anche le percentuali di sottoalimentazione indicate dall’Amministrazione non sono state considerate, di per sé, idonee a dimostrare la prevalenza delle esigenze di servizio sugli interessi familiari di rilievo costituzionale. Accertato il difetto di motivazione, il TAR ha assorbito la censura relativa alle garanzie procedimentali, ha annullato il diniego facendo salvo il nuovo esercizio del potere e ha condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche [...] può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione tutela interessi familiari di rilievo costituzionale e impone, in caso di diniego, una motivazione particolarmente stringente sulle esigenze di servizio prevalenti.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2024
Ha esteso l’ambito dell’art. 42-bis consentendo l’assegnazione anche presso una sede ubicata nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
La disciplina speciale applicabile alle Forze di polizia e all’Amministrazione della difesa non elimina l’obbligo di una motivazione particolarmente stringente, correlata a esigenze specifiche e non a generici dati sull’organico.
art. 10-bis l. 241/1990
La relativa censura è stata assorbita dopo l’accoglimento del motivo concernente il difetto di motivazione del diniego.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
Massime di principio
- Il diniego dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 richiede una motivazione particolarmente stringente, poiché l’esercizio della discrezionalità amministrativa incide su interessi familiari e di tutela dell’infanzia di rilievo costituzionale.
- Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, la disciplina speciale che consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio non legittima motivazioni generiche o meramente percentuali sulla scopertura dell’organico; devono essere indicate esigenze specifiche, particolarmente gravi, urgenti, complesse e non fronteggiabili mediante una diversa organizzazione del servizio.
- Il richiamo a un profilo professionale generico e non specialistico, privo di carattere infungibile, non è normalmente sufficiente a escludere l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001.
- L’annullamento del diniego per difetto di motivazione non comporta l’automatica assegnazione del dipendente, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione nel rispetto dei criteri indicati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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