Sentenza n. 321/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del silenzio -rifiuto serbato dal Comune di Aversa sull' istanza prodotta dal ricorrente e tesa ad ottenere Permesso di costruire per la realizzazione di un centro sportivo polivalente su un lotto di terreno in Via dell'Archeologia snc, ricadente nel P.R.G. del Comune di Aversa in zona G, zone destinate ai servizi di quartiere e più precisamente in zona avente specifica destinazione in “AS” prodotta in data 03.04.2025 con n. 005504/2025 e acquisita al protocollo del Comune di Aversa in data 04.04.2025 con n. 021925 sulla quale, nel termine di novanta giorni cui al D.P.R. n.380/01, il Comune non si è a tutt'oggi pronunciato nonché, per la nomina di commissario ad acta - in funzione sostitutoria per l'ipotesi di ulteriore inerzia - affinché esamini ed accolga la predetta richiesta, ex art. 117, III comma, D. Lgs. n. 104/2010 e proceda al rilascio del titolo edilizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Aversa sull'istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un centro sportivo polivalente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un lotto sito nel Comune di Aversa, ricadente in zona G del PRG e più precisamente in area destinata ad attrezzature sportive, ha presentato il 3 aprile 2025 una domanda di permesso di costruire corredata dalla documentazione richiesta. Decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, il Comune non ha adottato alcun provvedimento espresso. Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine di provvedere e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta affinché esercitasse il potere sostitutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune, a fronte di una domanda di permesso di costruire, era tenuto ad adottare un provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento. L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, poiché anche in tali ipotesi deve essere adottato almeno un provvedimento espresso in forma semplificata; l'inerzia non è giustificata. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, o un funzionario delegato, con ulteriori novanta giorni decorrenti dalla specifica richiesta del ricorrente. Gli oneri dell'eventuale attivazione del commissario sono posti a carico del Comune. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ravvisi ragioni ostative alla trattazione nel merito della domanda; l'eventuale manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità consente solo una motivazione semplificata e non legittima il silenzio.
art. 31 c.p.a.
Concorre, insieme agli artt. 2 l. 241/1990 e 117 c.p.a., a fondare la tutela contro il silenzio-inadempimento quando sussista l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e sia decorso il termine per la conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l'illegittimità del silenzio, ordinare all'amministrazione di provvedere e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
d.P.R. 380/2001
Il riferimento al termine previsto per il procedimento relativo al permesso di costruire rileva ai fini della verifica della scadenza del termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi.
Massime di principio
- Quando la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipende dall'intermediazione del potere amministrativo, l'amministrazione ha l'obbligo di adottare un provvedimento espresso entro il termine di conclusione del procedimento.
- La tutela contro il silenzio-inadempimento richiede l'esistenza di un obbligo di provvedere, la scadenza del termine procedimentale e l'assenza di un provvedimento espresso.
- Anche la manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda non consente all'amministrazione di rimanere inerte: deve essere adottato un provvedimento espresso, eventualmente in forma semplificata.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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