Cassazione Civile, Ordinanza n. 04375/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società accreditata per il pagamento di un acconto sul corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in un determinato mese. L’azienda sanitaria propose opposizione sostenendo di aver disposto la regressione tariffaria per superamento del tetto di spesa. Il tribunale respinse l’opposizione ritenendo non assolto l’onere probatorio dell’azienda sanitaria sul superamento del tetto. La corte d’appello riformò, osservando che la comunicazione di addebito era stata emessa da un direttore generale ormai decaduto, ma che la regressione tariffaria era comunque stata già quantificata con delibera precedente, valida ed efficace, e che il superamento del tetto rendeva inesigibili anche gli acconti. La società ricorse per cassazione denunciando: violazione della disciplina sulla programmazione e regolamentazione della regressione tariffaria; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.; motivazione insufficiente/contraddittoria; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio di trasparenza e affidamento sull’operato della p.a.; omessa pronuncia su fatti decisivi. In sintesi, contestava che la delibera richiamata fosse solo atto endoprocedimentale, che non fosse stata comunicata, che il monitoraggio del tavolo tecnico fosse tardivo e che, in ogni caso, la pretesa di pagamento non potesse essere negata in presenza del budget stanziato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, spetta all’azienda sanitaria provare il fatto impeditivo del diritto al pagamento, cioè il superamento del tetto di spesa; una volta accertato tale superamento, la struttura accreditata non ha diritto alla remunerazione delle prestazioni eseguite oltre il limite. La mancata comunicazione della delibera di regressione tariffaria è stata ritenuta irrilevante rispetto al pagamento, perché l’elemento decisivo è il superamento del tetto di spesa. Sono state giudicate irrilevanti anche le doglianze sul ritardo o sulla modalità del monitoraggio svolto dal tavolo tecnico, perché tali aspetti non condizionano l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria ai fini del contenimento della spesa. Le censure sul preteso mancato pregiudizio alle esigenze di contenimento della spesa sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano una diversa ricostruzione dei fatti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova: incombe sull’azienda sanitaria dimostrare il fatto impeditivo del pagamento, cioè il superamento del tetto di spesa.
art. 132 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per lamentare omessa pronuncia su un fatto decisivo.
artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992
richiamati come disciplina di riferimento della programmazione e della regolamentazione del procedimento di determinazione della regressione tariffaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie sul pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, il superamento del tetto di spesa integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria che deve essere provato dall’azienda sanitaria.
- Una volta accertato il superamento del limite di spesa, la struttura accreditata non può pretendere il pagamento delle prestazioni rese oltre il tetto, neppure qualificandole come acconti mensili.
- La comunicazione dell’atto di regressione tariffaria non è decisiva ai fini dell’esigibilità del corrispettivo, se il superamento del tetto di spesa è già stato validamente accertato.
- Il principio di affidamento non impedisce l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria, trattandosi di istituto inserito nel sistema convenzionale di accreditamento sanitario.
- Le contestazioni relative al ritardo o all’operato dei tavoli tecnici di monitoraggio non incidono sul diritto al pagamento quando non mettono in discussione il dato decisivo del superamento del budget autorizzato.
- Censure che richiedano una diversa ricostruzione dei fatti storici o amministrativi sono inammissibili in cassazione se esulano dal perimetro del controllo di legittimità.
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