Cassazione Penale, Sentenza n. 29038/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado relativamente a plurimi furti commessi nello stesso giorno in tre negozi per un valore complessivo di circa €1.000, riqualificando il fatto quale furto aggravato dagli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 7 c.p. (destrezza, azione in più persone, cose esposte alla pubblica fede) e confermando condanne e pene. Le ricorrenti censuravano, in primo luogo, la sussistenza e la motivazione della circostanza aggravante della "destrezza"; inoltre contestavano la determinazione della pena e, per un'imputata, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.), ritenendo che le decisioni di merito non avessero fornito elementi sufficienti e specifici sulle modalità del furto (come il modo di apprensione, la collocazione della merce, presenza di personale, o la effettiva manomissione di placche antitaccheggio) tali da dimostrare abilità o astuzia idonee a eludere la sorveglianza del detentore. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante e per la eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I restanti motivi, tutti riferiti al trattamento sanzionatorio, sono stati assorbiti.
Norme richiamate
codice penale, art. 624
Norma base del delitto di furto; la Corte ha trattato la determinazione della pena e la riqualificazione del fatto alla luce di questo articolo
codice penale, art. 625 n. 4
circostanza aggravante "per essere stato il fatto commesso con destrezza"
La Corte ha richiamato la nozione giurisprudenziale di "destrezza": occorre una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore della res; non è sufficiente approfittare di una semplice disattenzione non provocata
codice penale, art. 110
concorso di persone nel reato
Richiamato quale elemento qualificante la partecipazione di più soggetti al furto
codice penale, art. 133
criteri di determinazione della pena
La Corte di merito ha richiamato i criteri di cui all'art.133 per la determinazione della pena, ma la Cassazione ha ritenuto che, dopo la revisione della circostanza aggravante, occorrerà rivalutare il trattamento sanzionatorio
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 34090 del 27/04/2017
Giurisprudenza di legittimità che definisce la nozione di "destrezza": esclude che basti l'approfittare di una disattenzione non provocata; richiede abilità/astuzia idonee ad eludere la sorveglianza
decreto-legge 28/10/2020 n.137, art.23 comma 8 (convertito)
memoria scritta del Procuratore Generale ai sensi dell'art.23 comma 8
Normativa processuale citata relativamente alla produzione di memoria scritta del Procuratore Generale nel procedimento
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante della "destrezza" è necessario che la valutazione indicizzi specifici elementi fattuali sulle modalità dell'apprensione del bene (tecniche usate, strumenti impiegati, manipolazioni di dispositivi di sicurezza, comportamento volto a eludere la sorveglianza): la mera mera detenzione della refurtiva o il fatto che le vittime non si siano accorte non sono di per sé sufficienti.
- La presenza di strumenti (es. pinze) evocativi di capacità di eludere sistemi antitaccheggio può essere rilevante, ma non è automaticamente sufficiente a provare la destrezza; occorre dimostrare il nesso con una condotta abile e volta a eludere la sorveglianza.
- La manomissione materiale di dispositivi antitaccheggio può integrare, a seconda dei casi, non la "destrezza" ma una diversa figura (es. violenza sulle cose); la qualificazione precisa dipende dalla dinamica dimostrata in motivazione.
- Se la circostanza aggravante viene eliminata in sede di legittimità, la Corte di merito dovrà rideterminare la pena applicando correttamente i criteri di cui all'art.133 c.p.; i motivi relativi alla quantificazione della pena sono assorbiti finché permane l'incertezza sulla qualificazione aggravante.
- Le differenze di trattamento tra imputati (riconoscimento delle attenuanti a uno ma non all'altro) devono essere adeguatamente motivate per evitare ingiustificate disparità; il giudice deve esplicitare i criteri distintivi (prevalenti condotte personali, precedenti, responsabilità specifiche).
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