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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza n. 359 del 29 gennaio 2024, con cui il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso n. 1495/2022 R.G.

Giustizia amministrativa202400323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, che aveva respinto il ricorso contro la graduatoria definitiva, l’esclusione dall’elenco degli idonei e l’attribuzione del punteggio relativo al quesito n. 34 della prova scritta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva conseguito 20,90 punti nella prova scritta del concorso per l’assunzione di personale destinato al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia, a fronte della soglia minima prevista per l’ammissione alle fasi successive. Contestava la formulazione del quesito n. 34, relativo all’art. 12, comma 1, della legge n. 68/1999, sostenendo che fossero corrette sia la risposta relativa ai datori di lavoro con meno di 50 dipendenti sia quella relativa ai datori di lavoro con meno di 30 dipendenti. Aveva barrato la seconda, ma la commissione l’aveva ritenuta errata, attribuendo la relativa penalità. Deduceva violazione dei principi in materia di selezione pubblica e del d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per erroneo presupposto, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e par condicio, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della lex specialis. Chiedeva l’attribuzione del punteggio corrispondente alla risposta, l’ammissione alla valutazione dei titoli e il conseguente inserimento nella graduatoria, oltre al risarcimento del danno. Le amministrazioni sostenevano che il quesito fosse univoco e che la sola risposta corretta fosse quella riferita alla soglia di 50 dipendenti.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 12, comma 1, della legge n. 68/1999 stabilisca in modo inequivoco la soglia legale di 50 dipendenti: le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile quando il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti. La risposta relativa a meno di 30 dipendenti, pur descrivendo una situazione ricompresa nella soglia normativa, non individua il valore legale richiesto dal quesito e non può quindi essere considerata corretta. Il quesito chiedeva infatti la soglia normativa che determina il limite, non tutte le situazioni concrete nelle quali il limite massimo resta pari a un lavoratore. È stata pertanto ritenuta legittima la valutazione della commissione, con la conseguenza che non spettava al candidato il punteggio aggiuntivo né l’ammissione alle fasi successive. È stata esclusa anche la necessità di integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Le spese del grado, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 1, l. 68/1999

    Tali convenzioni [...] non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

    La disposizione individua una soglia legale precisa, pari a meno di 50 dipendenti. Nel quesito concorsuale doveva essere indicato il valore normativamente fissato, non un qualsiasi valore numerico inferiore a 50 che rientri nella medesima situazione applicativa.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato dall’appellante quale parametro dei principi in materia di selezioni pubbliche; il giudice non ravvisa una violazione connessa alla formulazione del quesito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione al difetto di motivazione; la censura non è accolta.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda di reintegrazione in forma specifica e, in subordine, risarcitoria; il rigetto dell’impugnazione esclude i presupposti delle domande conseguenti.

Massime di principio

  • In una prova concorsuale a risposta multipla, quando il quesito chiede la soglia o il limite espressamente individuato dalla legge, è corretta la risposta che riproduce il valore normativo, anche se altri valori inferiori rientrano nella situazione applicativa disciplinata dalla stessa soglia.
  • La circostanza che una risposta numerica inferiore alla soglia legale produca, in concreto, il medesimo effetto applicativo non rende ambigua la domanda se essa richiede l’individuazione del limite fissato dalla disposizione normativa.
  • La valutazione della commissione di concorso è legittima quando individua come corretta la risposta corrispondente al dato testuale e alla soglia espressamente stabilita dalla norma di riferimento, senza che possa sostituirsi ad essa un’interpretazione fondata sulle conseguenze applicative della disciplina.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazione

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