Cassazione Penale, Sentenza n. 00464/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di guida senza patente (art. 116, comma 15 e 17, Codice della Strada) con aggravante della recidiva nel biennio; il Tribunale di Crotone aveva assolto perche' il fatto non costituiva reato ritenendo non provata la recidiva nel biennio. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che dalle risultanze d'istruttoria emergevano precedenti violazioni, tra cui un decreto penale di condanna notificato e non impugnato, idonei a integrare la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la recidiva nel biennio è elemento costitutivo della fattispecie aggravata e non è esclusa dalla depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016; la recidiva può essere fondata su precedente giudiziario o su precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. E' sufficiente anche un elemento di prova accompagnato dall'assenza, nella difesa, dell'allegazione di aver impugnato il provvedimento sanzionatorio. Perciò la sentenza del Tribunale è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone, diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
La fattispecie aggravata di guida senza patente nell'ipotesi di recidiva nel biennio è configurata come reato; la recidiva costituisce un elemento costitutivo della fattispecie aggravata
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
La depenalizzazione di alcune fattispecie non ha eliminato la rilevanza penale dell'art. 116, comma 15, nella sua forma aggravata dalla recidiva nel biennio; l'art. 5 riconosce che la recidiva può fondarsi anche su precedente violazione amministrativa definitivamente accertata
Massime di principio
- La recidiva nel biennio, prevista dall'art. 116, comma 15, è elemento costitutivo dell'aggravante e deve essere accertata in modo definitivo (condanna penale definitiva o violazione amministrativa definitivamente accertata).
- La prova della definitività del precedente è a carico dell'accusa, ma non richiede sempre un documento formale: può essere sufficiente un elemento di prova unito alla mancata allegazione da parte dell'imputato di aver impugnato il precedente provvedimento.
- Le violazioni amministrative non definitivamente accertate (ossia ancora soggette ad annullamento o impugnazione) non possono essere utilizzate per fondare la recidiva nel biennio.
- Un decreto penale di condanna notificato e non opposto costituisce tipicamente prova di definitività utile a integrare la recidiva.
- Se il giudice non valuta correttamente le risultanze istruttorie sulla definitività del precedente, la sentenza rischia l'annullamento con rinvio; pertanto il giudice di merito deve esplicitare il ragionamento sulla definitività degli accertamenti precedenti.
- Dal punto di vista difensivo, è cruciale documentare tempestivamente l'eventuale opposizione/impugnazione di provvedimenti sanzionatori pregressi per sottrarli alla valutazione ai fini della recidiva.
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