Ordinanza n. 228/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, accompagnato da un provvedimento di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia che gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che, contestualmente al diniego, gli era stato notificato un provvedimento di espulsione, non impugnato secondo quanto dedotto nel provvedimento, e che tale espulsione era stata eseguita il 2 aprile 2026. Il ricorrente si trovava quindi all’estero al momento della decisione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora, requisito necessario per la concessione della tutela cautelare. La permanenza del ricorrente all’estero, conseguente all’esecuzione dell’espulsione non impugnata, escludeva il pericolo attuale di un pregiudizio suscettibile di essere evitato mediante la sospensione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno. L’ordinanza non definisce il merito dell’azione di annullamento. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, tra cui il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare contro un diniego di permesso di soggiorno richiede la dimostrazione di un periculum in mora attuale e concreto; tale requisito può essere escluso quando il richiedente sia stato espulso e l’espulsione sia stata eseguita, con conseguente permanenza dello straniero all’estero.
- La mera pendenza dell’azione di annullamento contro il diniego del permesso di soggiorno non comporta automaticamente la sospensione dell’atto: anche in materia di immigrazione devono essere dimostrati tutti i presupposti della tutela cautelare, incluso il pericolo di un danno grave e irreparabile.
- Quando la domanda cautelare è respinta, il giudice può porre a carico della parte soccombente le spese della fase cautelare, liquidandole autonomamente.
Come è indicizzato
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