Cassazione Civile, Sentenza n. 22035/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un avviso di accertamento che aveva rettificato il valore di un immobile venduto. Hanno dedotto tre motivi: 1) violazione di norme procedurali e falsa applicazione normativain quanto la CTR, pur ritenendo insufficiente la circostanza addotta dall'Ufficio, non avrebbe annullato il provvedimento e rideterminato il valore; 2) violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato perché la CTR avrebbe fondato la decisione sui dati OMI non richiesti nell'atto di appello; 3) omissione di un fatto decisivo poiché la CTR avrebbe preso in considerazione solo i valori OMI ignorando circostanze da loro provate (stato di abbandono del fabbricato, procedure espropriative pendenti con perizie, atti di vendite comparabili).
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi e accolto il terzo. In particolare ha affermato che: il giudice tributario, una volta ritenuta completa la motivazione dell'atto, ha ampie facoltà di accertare autonomamente il valore del bene e non è vincolato alla valutazione dell'Amministrazione; le quotazioni OMI non possono costituire, da sole, prova del valore venale in comune commercio e l'accertamento deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; la CTR ha errato fondandosi esclusivamente sui dati OMI e omettendo di valutare le circostanze probatorie addotte dai contribuenti. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata limitatamente al terzo motivo e la causa è rinviata alla CTR Liguria, in diversa composizione, per decidere nel merito anche sulle spese di lite.
Norme richiamate
legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata nei motivi di ricorso: la Corte nell'argomentare ha fatto riferimento al principio secondo cui il giudice tributario dispone di poteri di cognizione ampi e può procedere a propria valutazione del valore del bene.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.2-bis
Citato nei motivi processuali in relazione ai criteri di valutazione per l'Ufficio del Registro; la Corte ha comunque precisato che i criteri tecnici previsti per l'Ufficio non vincolano il giudice nel suo potere estimativo.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3
La Corte richiama la giurisprudenza che riconosce che i criteri di valutazione indicati per l'Ufficio del Registro (compreso il termine triennale comparativo) sono destinati all'Ufficio e non limitano l'autonomia del giudice nel determinare il valore.
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 18 e 19
Riferiti ai poteri del giudice tributario (facoltà istruttorie e poteri estimativi). La Corte sottolinea che il giudice del merito ha ampie facoltà di accertare il valore del bene anche con potere sostitutivo rispetto alla valutazione dell'Ufficio.
Massime di principio
- Il giudice tributario, se la motivazione dell'atto è completa, può accertare autonomamente il valore dell'immobile e non è vincolato alla valutazione dell'Amministrazione fiscale.
- Le quotazioni OMI non costituiscono di per sé prova piena del valore venale in comune commercio e non possono essere utilizzate come unico elemento a fondamento di un avviso di liquidazione; l'accertamento richiede presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Se elementi istruttori rilevanti (stato di conservazione, procedure espropriative pendenti, perizie, vendite comparabili) sono prodotti e provati, il giudice deve considerarli e non può basare la decisione esclusivamente su dati di massima come le quotazioni OMI.
- Se i dati OMI risultano già agli atti in un grado di giudizio (ad esempio richiamati nella decisione di primo grado), le parti nell'appello non impediscono la valutazione di tali elementi da parte della CTR; tuttavia il loro utilizzo va bilanciato con la valutazione di altre circostanze probatorie.
- In caso di violata o insufficiente valutazione di fatti decisivi da parte della CTR, la cassazione con rinvio è lo strumento correttivo per far riconsiderare la questione in merito a tutti gli elementi probatori.
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