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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03992/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino turco di etnia curda ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione emesso per mancanza di titolo di soggiorno. Nel ricorso per cassazione ha denunciato, con un unico motivo, la violazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. 286/1998 e l'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Sosteneva che il giudice di merito non avesse verificato la sussistenza di cause ostative all'espulsione, nonostante fossero stati allegati elementi nuovi: la presentazione di una domanda di protezione speciale alla Questura tramite PEC, tale da rendere pendente la domanda, e l'assunzione a tempo indeterminato, fatto sopravvenuto idoneo a incidere sul radicamento in Italia e sulla compatibilità dell'espulsione con il rispetto della vita privata. Il Giudice di Pace aveva invece ritenuto il decreto sufficientemente motivato e si era dichiarato privo di competenza a valutare il rischio nel Paese di origine, richiamando il precedente esito negativo del giudizio sul diniego di protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di Pace di Grosseto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia valutando sia la dedotta inespellibilità collegata alla domanda di protezione speciale pendente, sia il fatto sopravvenuto dell'assunzione a tempo indeterminato e il suo possibile rilievo ai fini della tutela della vita privata. Il giudice di merito aveva errato nel dichiararsi privo di competenza a verificare le circostanze ostative all'espulsione e nel non considerare adeguatamente i fatti nuovi allegati. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    richiamato come norma disciplinante l'espulsione, che il ricorrente assumeva violata

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato come norma che prevede divieti di espulsione e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato quale fondamento della censura per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    interpretato nel senso che il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, anche in caso di domanda reiterata, salvo le eccezioni indicate dalla norma

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015

    letto nel senso che è richiedente protezione internazionale anche chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, non solo chi abbia già presentato formalmente la domanda

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    richiamato in relazione ai divieti di espulsione e alla necessità di verificarne la sussistenza

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un decreto di espulsione il giudice di merito deve verificare, quando siano allegati in modo non implausibile, tutti i possibili divieti di espulsione dedotti dallo straniero, senza limitarsi a constatare l'assenza di un titolo di soggiorno.
  • La pendenza di una domanda di protezione, anche desumibile dalla manifestazione di volontà di richiederla o dalla presentazione tramite PEC, impone al giudice di considerarla e non può essere semplicemente trascurata, perché può incidere sul diritto dello straniero a permanere nel territorio fino alla decisione amministrativa competente.
  • In sede di opposizione a espulsione devono essere valutati anche fatti sopravvenuti potenzialmente rilevanti, come l'inserimento lavorativo stabile, se dedotti per contestare la compatibilità del provvedimento con la tutela della vita privata e con il radicamento sul territorio.
  • Il giudice di merito non può sottrarsi all'esame di circostanze ostative all'espulsione richiamando in modo apodittico un precedente giudicato negativo su una diversa domanda di protezione, senza verificare l'effettiva novità e rilevanza dei fatti allegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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