Sentenza del 10/10/2017 n. 4016 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Annullamento pretesa impositiva - Sanzioni per ritardato versamento - Non dovute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa alle sanzioni per ritardato versamento è stata ritenuta priva di titolo e quindi non dovuta. L'annullamento, anche non definitivo, dell'imposta impedisce di mantenere le sanzioni collegate al suo mancato o tardivo pagamento, in conformità al principio già affermato da Cass. n. 10388/2011.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità delle sanzioni applicate per il ritardato versamento di un'imposta, successivamente annullata, anche se l'annullamento non era ancora definitivo. Il principio affermato è che, venuta meno la pretesa impositiva, viene meno anche il presupposto delle sanzioni: il contribuente non poteva essere considerato in ritardo nel pagamento di una somma che non risultava dovuta.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale richiamato da Cassazione n. 10388/2011
Una volta venuta meno l'imposizione a seguito dell'annullamento, sia pure non definitivo, dell'imposta, le sanzioni per ritardato versamento sono senza titolo poiché nessuna somma doveva essere pagata dal contribuente.
Le sanzioni per il ritardato pagamento dipendono dall'esistenza di un'obbligazione tributaria valida. Se l'imposta viene annullata, viene meno anche il fondamento delle sanzioni, persino quando l'annullamento non sia ancora definitivo.
Massime di principio
- Le sanzioni per omesso o ritardato versamento non possono sopravvivere autonomamente quando viene annullata l'imposta cui si riferiscono.
- L'annullamento non definitivo della pretesa impositiva è sufficiente, secondo il principio indicato, a escludere il titolo delle sanzioni collegate al pagamento dell'imposta.
- In una controversia analoga occorre verificare il rapporto di dipendenza tra tributo e sanzione: se la sanzione presuppone necessariamente un debito poi annullato, anche la sanzione dovrebbe essere contestata.
- La decisione riguarda le sanzioni collegate al ritardato versamento e non implica automaticamente l'annullamento di ogni sanzione tributaria, soprattutto quando abbia un presupposto autonomo rispetto all'imposta.
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