Cassazione Penale, Sentenza n. 14361/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva respinto l'opposizione del Pubblico ministero alla declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria di euro 1.306,00 inflitta a Luigi Casacci con sentenza del 17/04/2008 (irrevocabile il 15/03/2009). Il Procuratore ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (i) vizio per mancata o insufficiente motivazione del giudice dell'esecuzione; (ii) violazione di legge nella valutazione dei presupposti per l'estinzione della pena pecuniaria; (iii) errata applicazione e interpretazione delle norme sulla estinzione per decorso del tempo e mancanza di dati normativi a favore dell'estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato il seguente quadro interpretativo (applicabile alle condanne anteriori al d.lgs. n.150/2022): il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza (art. 172, comma 4), cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione individuato nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, e non sono previste cause di sospensione o interruzione della decorrenza. Applicando tali principi ai fatti, la Corte ha rilevato che l'esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) era iniziata nel novembre 2012, quindi prima del compimento del termine di legge, e la dichiarazione di estinzione era pertanto esclusa.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen., quarto comma
dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena
La Corte riconosce come regola generale l'inizio della decorrenza del termine dalla irrevocabilità della sentenza; l'inciso sulla sottrazione volontaria è oggetto di discussione ma è rilevante solo se configurabile una sottrazione effettiva all'esecuzione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 97, commi 2 e 3
La corte precis che la disciplina del d.lgs. n.150/2022 non si applica al caso di specie poiché il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma; pertanto si applicano le norme previgenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal Procuratore: violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riformulazione e riproduzione dei motivi di ricorso; la Corte ha trattato i motivi nei limiti consentiti dalle norme procedurali.
artt. 159 e 160 cod. pen.
Richiamati in tema di prescrizione: la Corte rileva che non esistono nel sistema della estinzione della pena pecuniaria cause di sospensione o interruzione analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato (artt. 159 e 160 si riferiscono alla prescrizione del reato).
art. 139 e art. 140 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione alla validità della notifica della cartella esattoriale anche con il rito degli irreperibili quale elemento ritenuto idoneo, in giurisprudenza, ad incidere sulla decorrenza (interruzione o cessazione) del termine; la Corte evidenzia comunque che l'iscrizione a ruolo è il momento decisivo.
art. 2943 cod. civ.
Norma civile sulla interruzione della prescrizione richiamata per spiegare differenze sistematiche tra prescrizione civile e meccanismi di estinzione della pena pecuniaria nel processo penale.
L. n. 300 del 2000, art. 11, lett. r)
Citata a titolo esemplificativo nella disamina comparativa con sistemi speciali (es. sanzioni amministrative) in cui la legge ha previsto espressamente l'applicazione delle regole del codice civile sulla interruzione della prescrizione.
Massime di principio
- Per condanne anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 si applicano le norme previgenti: il termine per l'estinzione della pena pecuniaria decorre dalla irrevocabilità della sentenza.
- L'inizio dell'esecuzione che impedisce l'estinzione si individua, secondo l'orientamento confermato, nell'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento; tale iscrizione è sufficiente a far cessare la decorrenza del termine.
- Non esistono, nel regime previgente, cause di sospensione o interruzione della decorrenza analoghe a quelle previste per la prescrizione del reato: rileva solo il momento dell'inizio dell'esecuzione.
- La notifica della cartella esattoriale può essere, secondo la giurisprudenza, alternativa all'iscrizione a ruolo come momento dal quale si considera iniziata l'esecuzione, ma l'iscrizione a ruolo è la manifestazione univoca della volontà dello Stato di procedere alla riscossione.
- In situazioni analoghe verificare sempre in sequenza: data di commissione del reato (per capire quale regime applicare), data di irrevocabilità della sentenza (decorrenza), data di iscrizione a ruolo e/o notifica della cartella (cessazione della decorrenza). Se l'iscrizione a ruolo avviene prima della scadenza del termine, l'estinzione per decorso del tempo è esclusa.
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