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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07668/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003, notificata dopo che tre avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Il contribuente aveva già visto respingere il ricorso in primo e in secondo grado. In Cassazione deduceva, con tre motivi, che: 1) la notifica della cartella era inesistente perché eseguita da soggetto non identificato o comunque incompetente, con firma illeggibile sulla relata; 2) la notifica era inesistente o nulla insanabilmente per mancato invio della raccomandata informativa; 3) l'Agenzia avrebbe dovuto annullare in autotutela la cartella perché la pretesa era infondata e i crediti erano prescritti, invocando i principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. La Corte osserva che la CTR aveva dato conto delle doglianze ma senza motivazione specifica; tuttavia ritiene i primi due motivi inammissibili e comunque infondati per difetto di autosufficienza e perché si trattava, al più, di nullità e non di inesistenza della notifica, che comunque aveva raggiunto il suo scopo. Il terzo motivo è ritenuto infondato perché, una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento, non è consentito rimettere in discussione la pretesa tributaria in sede di impugnazione della cartella, mentre l'autotutela è potere discrezionale dell'Amministrazione esercitabile solo per rilevanti interessi generali e non per la semplice contestazione della fondatezza del tributo.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la validità della cartella e l'intangibilità della pretesa ormai consolidata dagli accertamenti non opposti.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma è richiamata per censurare la notificazione della cartella di pagamento; la Corte rileva che le doglianze riguardano, al più, una nullità della notifica e non la sua inesistenza.

  • art. 45 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    È richiamato insieme alla disciplina della notifica della cartella, ma la Corte non ne ricava un vizio idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere il diritto di difesa rispetto alla notifica della cartella; la Corte non ravvisa una lesione tale da incidere sull'esito, poiché la notifica ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel motivo sulla notifica della cartella; non conduce a una diversa conclusione, perché il vizio prospettato è ritenuto non decisivo o comunque non dimostrato.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato anche nel secondo motivo per la disciplina della notifica della cartella; la Corte afferma che, in concreto, non emerge l'inesistenza della notificazione.

  • art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È citato in relazione alle modalità di notificazione; la Corte non lo ritiene violato in modo utile a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 139 cod. proc. civ.

    È richiamato per contestare la mancata raccomandata informativa; la Corte ritiene che la notifica, comunque, abbia raggiunto il proprio scopo.

  • art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    La Corte lo applica per affermare la sanatoria del vizio di notifica, poiché la cartella ha consentito la tempestiva impugnazione e quindi ha raggiunto lo scopo.

  • art. 97 Cost.

    Invocato per sostenere un dovere di autotutela basato su imparzialità e buon andamento; la Corte esclude che da tale principio discenda un obbligo di annullamento d'ufficio della pretesa tributaria.

  • artt. 2 e 2-quater d.m. n. 37 del 1997

    Richiamati a sostegno della tesi sull'autotutela; la Corte ribadisce che l'annullamento d'ufficio resta discrezionale e non è imposto dalla mera asserita infondatezza del tributo.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato per fondare l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la disposizione centrale sulla notificazione della cartella, ma la Corte non riscontra un vizio invalidante idoneo ad accogliere il ricorso.

Massime di principio

  • Chi intende denunciare in cassazione vizi della notificazione della cartella di pagamento deve riprodurre integralmente la relata di notifica e gli elementi necessari a consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Le irregolarità della notificazione della cartella, ove non integrino un'ipotesi di inesistenza, sono al più nullità sanabili se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio consentendo la tempestiva impugnazione.
  • La notifica eseguita dall'agente della riscossione mediante messo notificatore nominato dall'ente non integra, di per sé, inesistenza della notificazione.
  • Quando gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, la pretesa tributaria non può essere nuovamente contestata impugnando la successiva cartella di pagamento.
  • L'autotutela tributaria è un potere discrezionale dell'Amministrazione, esercitabile solo in presenza di rilevanti interessi generali; non sorge un obbligo di annullamento d'ufficio per la sola dedotta infondatezza del credito o per la prospettata prescrizione se il titolo impositivo è ormai definitivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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