Cassazione Civile, Ordinanza n. 07668/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2001, 2002 e 2003, notificata dopo che tre avvisi di accertamento erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Il contribuente aveva già visto respingere il ricorso in primo e in secondo grado. In Cassazione deduceva, con tre motivi, che: 1) la notifica della cartella era inesistente perché eseguita da soggetto non identificato o comunque incompetente, con firma illeggibile sulla relata; 2) la notifica era inesistente o nulla insanabilmente per mancato invio della raccomandata informativa; 3) l'Agenzia avrebbe dovuto annullare in autotutela la cartella perché la pretesa era infondata e i crediti erano prescritti, invocando i principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. La Corte osserva che la CTR aveva dato conto delle doglianze ma senza motivazione specifica; tuttavia ritiene i primi due motivi inammissibili e comunque infondati per difetto di autosufficienza e perché si trattava, al più, di nullità e non di inesistenza della notifica, che comunque aveva raggiunto il suo scopo. Il terzo motivo è ritenuto infondato perché, una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento, non è consentito rimettere in discussione la pretesa tributaria in sede di impugnazione della cartella, mentre l'autotutela è potere discrezionale dell'Amministrazione esercitabile solo per rilevanti interessi generali e non per la semplice contestazione della fondatezza del tributo.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la validità della cartella e l'intangibilità della pretesa ormai consolidata dagli accertamenti non opposti.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma è richiamata per censurare la notificazione della cartella di pagamento; la Corte rileva che le doglianze riguardano, al più, una nullità della notifica e non la sua inesistenza.
art. 45 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
È richiamato insieme alla disciplina della notifica della cartella, ma la Corte non ne ricava un vizio idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.
art. 24 Cost.
Invocato per sostenere il diritto di difesa rispetto alla notifica della cartella; la Corte non ravvisa una lesione tale da incidere sull'esito, poiché la notifica ha raggiunto il suo scopo.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo sulla notifica della cartella; non conduce a una diversa conclusione, perché il vizio prospettato è ritenuto non decisivo o comunque non dimostrato.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato anche nel secondo motivo per la disciplina della notifica della cartella; la Corte afferma che, in concreto, non emerge l'inesistenza della notificazione.
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È citato in relazione alle modalità di notificazione; la Corte non lo ritiene violato in modo utile a sovvertire la decisione impugnata.
art. 139 cod. proc. civ.
È richiamato per contestare la mancata raccomandata informativa; la Corte ritiene che la notifica, comunque, abbia raggiunto il proprio scopo.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
La Corte lo applica per affermare la sanatoria del vizio di notifica, poiché la cartella ha consentito la tempestiva impugnazione e quindi ha raggiunto lo scopo.
art. 97 Cost.
Invocato per sostenere un dovere di autotutela basato su imparzialità e buon andamento; la Corte esclude che da tale principio discenda un obbligo di annullamento d'ufficio della pretesa tributaria.
artt. 2 e 2-quater d.m. n. 37 del 1997
Richiamati a sostegno della tesi sull'autotutela; la Corte ribadisce che l'annullamento d'ufficio resta discrezionale e non è imposto dalla mera asserita infondatezza del tributo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato per fondare l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la disposizione centrale sulla notificazione della cartella, ma la Corte non riscontra un vizio invalidante idoneo ad accogliere il ricorso.
Massime di principio
- Chi intende denunciare in cassazione vizi della notificazione della cartella di pagamento deve riprodurre integralmente la relata di notifica e gli elementi necessari a consentire il controllo ex actis; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Le irregolarità della notificazione della cartella, ove non integrino un'ipotesi di inesistenza, sono al più nullità sanabili se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, ad esempio consentendo la tempestiva impugnazione.
- La notifica eseguita dall'agente della riscossione mediante messo notificatore nominato dall'ente non integra, di per sé, inesistenza della notificazione.
- Quando gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati e sono divenuti definitivi, la pretesa tributaria non può essere nuovamente contestata impugnando la successiva cartella di pagamento.
- L'autotutela tributaria è un potere discrezionale dell'Amministrazione, esercitabile solo in presenza di rilevanti interessi generali; non sorge un obbligo di annullamento d'ufficio per la sola dedotta infondatezza del credito o per la prospettata prescrizione se il titolo impositivo è ormai definitivo.
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