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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7227/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di Roma che aveva applicato la pena concordata per il reato previsto dal secondo comma dell'art. 497-bis c.p. Il ricorrente articola tre censure: 1) inosservanza di norma processuale per presunta incomprensibilità della motivazione parzialmente manoscritta; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che mancherebbero elementi per ritenere il concorso nella contraffazione e che si sarebbe dovuto applicare il primo comma dell'art. 497-bis (mero possesso) invece del secondo comma; 3) illegalità della pena applicata, dedotta in relazione alla prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante contestata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Supremo Collegio ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017) che limita il sindacato sulla sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto la motivazione leggibile e quindi manifestamente infondata. La seconda doglianza è stata considerata inammissibile perché l'errata qualificazione del fatto è sindacabile solo se si tratta di errore manifesto emergente ictu oculi dall'imputazione; inoltre la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione nel secondo comma dell'art. 497-bis, richiamando la giurisprudenza che attribuisce alla presenza della fotografia del possessore efficacia indiziaria del concorso nella contraffazione. La terza doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata: il secondo comma dell'art. 497-bis è reato autonomo rispetto al primo e non una semplice circostanza, per cui la pena applicata è legale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi indicati (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza).

  • Legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la disciplina che limita i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.).

  • art. 497-bis cod. pen.

    Distinzione tra primo comma (mero possesso di documenti contraffatti) e secondo comma (previa contraffazione del documento da parte del detentore): il secondo comma configura un reato autonomo la cui descrizione della condotta è elemento costitutivo non riducibile a mera circostanza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019; Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018)

    La presenza della fotografia del possessore sul documento contraffatto costituisce considerevole efficacia indiziaria circa il concorso nella contraffazione e può giustificare la qualificazione nel secondo comma dell'art. 497-bis.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione su errata qualificazione (es. Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019; Sez. U. n. 5838 del 28/11/2013)

    L'erronea qualificazione del fatto può essere sindacata in Cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente riconoscibile dal capo di imputazione; se la diversa qualificazione richiede una ricostruzione del fatto o presenta margini di opinabilità, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni non ricomprese sono inammissibili.
  • La presunta illeggibilità o la scrittura manoscritta della motivazione è rilevante solo se effettivamente impedisce la comprensione del dispositivo o delle ragioni essenziali; se leggibile la censura è manifestamente infondata.
  • L'errata qualificazione del fatto è sindacabile in Cassazione soltanto se l'errore è manifesto e immediatamente verificabile dall'imputazione (ictu oculi); se la diversa qualificazione richiede una diversa ricostruzione dei fatti o presenta margini di opinabilità, il motivo è inammissibile.
  • La presenza di elementi materiali sul documento contraffatto (es. fotografia del possessore) può costituire un rilevante indizio di concorso nella contraffazione e giustificare la qualificazione nel secondo comma dell'art. 497-bis.
  • Il secondo comma dell'art. 497-bis è un'ipotesi di reato autonoma rispetto al primo comma; non è possibile riqualificare la fattispecie limitandosi a un bilanciamento tra attenuanti e circostanze qualificate quando la condotta descritta rientra nell'elemento costitutivo del reato più grave.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono riguardare la manifesta illegalità della pena; il semplice disaccordo sulla valutazione delle circostanze non è sufficiente.

Testo integrale

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