Cassazione Civile, Ordinanza n. 32275/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi e la non deducibilità/detraibilità di costi e IVA, in relazione a un conto corrente intestato alla società e a una fattura ritenuta dall'Amministrazione emessa per operazioni inesistenti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR, investita dall'appello dell'Ufficio, aveva respinto il gravame ritenendo, da un lato, insussistente la prova dei presupposti di fatto delle contestazioni sul conto corrente e, dall'altro, illegittima la riqualificazione della fattura come relativa a operazioni inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 88 d.P.R. 917/1986, 2697 c.c. e 116 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato i rilievi contenuti nel PVC e nell'avviso; 3) violazione degli artt. 21 d.P.R. 633/1972, 2697 c.c. e 116 c.p.c. in tema di fattura per operazioni inesistenti e relativo onere probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione apparente fosse infondata perché la ricorrente non aveva riportato in modo specifico i motivi di appello, limitandosi a riprodurre stralci del PVC e dell'avviso; ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque dato conto, sia pure sinteticamente, della reiterazione in appello delle deduzioni già svolte in primo grado. Anche i motivi sulla violazione delle norme sostanziali e processuali sono stati dichiarati inammissibili perché miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e non coglievano specifiche affermazioni della sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, l'onere di provare i componenti positivi di reddito e la sussistenza dei presupposti dell'accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria, mentre per l'IVA e i costi relativi a operazioni ritenute inesistenti è l'Ufficio che deve prima dimostrare, anche mediante presunzioni, la fittizietà dell'operazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; tuttavia, nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale; la doglianza è stata respinta per inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale è denunciabile solo nei limiti effettivi di nullità della sentenza, non per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 88 d.P.R. n. 917/1986
La censura non è stata scrutinata nel merito perché prospettava una rivalutazione istruttoria; la Corte ha richiamato il principio sull'onere della prova dei componenti positivi di reddito.
art. 2697 c.c.
L'onere probatorio dei fatti posti a base dell'accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria per i componenti positivi e sulle regole ordinarie per i componenti negativi; non vi è violazione se il giudice rileva l'assenza di prova dei presupposti di fatto dell'Ufficio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice disattenda il principio della libera valutazione della prova, non quando si contesti il modo in cui l'ha apprezzata.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Ai fini della imputazione dei componenti di reddito rilevano certezza e determinabilità; per i componenti positivi la prova è a carico dell'Amministrazione finanziaria.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
La fattura contestata come riferita a operazione inesistente non può essere svalutata senza che l'Ufficio abbia prima assolto l'onere di dimostrarne la fittizietà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente o di nullità della sentenza è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata e i motivi di appello rilevanti, limitandosi a riprodurre atti di parte o atti amministrativi.
- In tema di ricorso per cassazione, le doglianze formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, se la sentenza impugnata ha già espresso un apprezzamento in fatto non manifestamente illogico.
- In materia di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria è onerata di provare i presupposti di fatto dell'accertamento dei componenti positivi di reddito, mentre il contribuente deve provare i componenti negativi che intende dedurre.
- Quando l'Ufficio contesta operazioni come oggettivamente inesistenti, deve prima dimostrare la fittizietà dell'operazione, anche attraverso presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; solo dopo tale prova sorge l'onere del contribuente di fornire la prova contraria.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice ha attribuito efficacia probatoria in contrasto con la regola legale di valutazione delle prove, non quando si contesti il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- In tema di sentenza tributaria, è sufficiente una motivazione sintetica purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e il rapporto con le censure di appello; la mera adesione acritica alla decisione di primo grado, invece, sarebbe censurabile solo se non emergesse alcuna valutazione autonoma del gravame.
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