Sentenza del 13/07/2020 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposte ipotecarie e catastali - Cessione di fabbricato soggetta ad Iva - Possibilità per l'Ufficio di rettificare la base imponibile - Valore normale - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia aveva rettificato il prezzo dichiarato per la vendita di un fabbricato (da €320.000 a €428.000) e richiesto il pagamento, in solido, di maggiori imposte ipotecarie e catastali per il 2014. I ricorrenti hanno sostenuto che la cessione era soggetta ad IVA e che, ai fini IVA, la base imponibile è il corrispettivo concordato tra le parti anche se inferiore al valore normale; pertanto l'Ufficio non poteva rettificare la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali sulla base del valore normale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società. I giudici hanno stabilito che, trattandosi di operazione soggetta ad IVA, la base imponibile unica (anche per imposte ipotecarie e catastali) è rappresentata dal prezzo concordato tra le parti; l'Ufficio non poteva quindi rettificare la base imponibile facendo riferimento al valore normale. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in €1.000 oltre oneri).
Norme richiamate
DPR n. 633 del 1972, art. 13
Per le operazioni soggette ad IVA la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito tra le parti; quindi il valore normale non rileva per la determinazione della base IVA.
DPR n. 131 del 1986, artt. 43 e 51
Per l'imposta di registro la base imponibile è, in linea generale, il valore venale in commercio se diverso da quello concordato; tuttavia, quando l'atto è soggetto ad IVA, la base unica da assumere è quella ai fini IVA (il corrispettivo).
Direttiva 2006/112/CE, art. 73
La base imponibile IVA comprende l'insieme dei corrispettivi versati o da versare per l'operazione; la norma comunitaria conferma che la base IVA è il prezzo pattuito e non il valore normale.
Legge comunitaria 2008
La riforma ha soppresso la possibilità per gli Uffici di rettificare la base imponibile delle cessioni di fabbricati ai fini IVA e delle imposte dirette quando il corrispettivo è inferiore al valore normale; tale limitazione opera, secondo la sentenza, in combinato disposto con la disciplina IVA, facendo prevalere il corrispettivo concordato quando l'atto è soggetto ad IVA.
Massime di principio
- Se la cessione di un immobile è soggetta ad IVA, la base imponibile unica (anche ai fini delle imposte ipotecarie e catastali) è il corrispettivo concordato tra le parti; l'Amministrazione non può rettificare quella base facendo riferimento al valore normale.
- Quando un atto è soggetto a registro (e non a IVA), trova invece applicazione la regola del valore venale in commercio prevista per l'imposta di registro (artt. 43 e 51 DPR 131/1986). È quindi cruciale stabilire preliminarmente se la cessione è soggetta ad IVA o meno.
- La qualificazione fiscale dell'operazione (soggetta ad IVA ovvero assoggettata all'imposta di registro) determina quale criterio adottare per la determinazione della base imponibile: prevale sempre l'imposta principale e la sua base unica quando coesistono più tributi.
- I contribuenti dovrebbero documentare adeguatamente il corrispettivo pattuito (prove di valutazioni, perizie, confronti OMI, iter autorizzativi) per contrastare eventuali contestazioni dell'Ufficio; tuttavia, la mera discrepanza rispetto al valore di mercato non è di per sé sufficiente a rettificare la base quando opera la regola dell'IVA.
- In caso di dubbi o contestazioni è opportuno valutare prontamente il ricorso amministrativo/giurisdizionale: l'orientamento qui confermato tutela la posizione dei privati quando l'operazione è inequivocabilmente soggetta ad IVA.
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