Sentenza n. 11032/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento della comunicazione ENAC — Direzione Personale di Volo e Medicina Aeronautica — trasmessa a mezzo PEC in data 16 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione ENAC del 16 marzo 2026 che dichiarava irricevibile l’istanza di rilascio del certificato di Esaminatore aeromedico (AME)
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l’ENAC aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del certificato AME. La comunicazione, trasmessa mediante una mail, richiamava soltanto per estremi precedenti provvedimenti dell’Ente e una sentenza del TAR, senza individuare adeguatamente la persona o la funzione responsabile nell’ambito dell’ENAC. Sono stati dedotti plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, riguardanti sia lo svolgimento del procedimento sia i presupposti sostanziali per il rilascio del certificato. Nel corso del giudizio l’ENAC ha prodotto un proprio provvedimento di annullamento in autotutela della comunicazione impugnata, riconoscendo criticità nelle modalità di svolgimento del procedimento e nella formalizzazione della comunicazione, e disponendo che l’istanza fosse trattata nel rispetto dei termini e delle garanzie previste dalla legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR, dopo avere dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l’ENAC aveva annullato in autotutela l’atto impugnato. Il giudice ha ritenuto che le criticità procedimentali fossero evidenti e riconosciute dalla stessa amministrazione resistente; per tale ragione ha condannato l’ENAC al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.;
Consente la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, dopo l’avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
legge 7 agosto 1990, n. 241
nel rispetto dei termini e delle garanzie di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241
L’ENAC ha disposto la riedizione del procedimento relativo all’istanza nel rispetto dei termini e delle garanzie procedimentali previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a eliminare l’oggetto della controversia, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato riconoscendo criticità nelle modalità di svolgimento e formalizzazione del procedimento, tali circostanze possono giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, anche senza una decisione di merito sulla legittimità dell’atto originario.
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