Sentenza n. 1329/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso agli atti relativi alla prova orale di un concorso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato la prova scritta ma non essere risultato idoneo alla prova orale di un concorso per l'assunzione di cinque funzionari amministrativi/contabili, aveva presentato al Comune di Monreale un'istanza di accesso documentale riguardante i verbali della propria prova orale e di quelle dei candidati idonei, i quesiti estratti e non estratti, i criteri e le griglie di valutazione, le schede di valutazione e ogni atto potenzialmente lesivo dei propri interessi. Il Comune aveva inizialmente trasmesso soltanto il prospetto riepilogativo della prova orale del ricorrente, con i criteri, i quesiti somministrati e la valutazione delle risposte. Il ricorrente ha quindi dedotto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dei principi di imparzialità e trasparenza e il difetto di motivazione del parziale diniego, chiedendo l'ostensione della documentazione residua. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso i verbali delle prove orali, i quesiti non estratti, i criteri di valutazione, il modello di scheda e la scheda relativa alla prova del ricorrente. Il ricorrente ha inoltre prospettato, in termini generici, il diritto ad accedere a tutta la documentazione endoprocedimentale e a ogni atto anche solo potenzialmente lesivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Palermo e del Comune di Palermo, poiché non erano destinatari dell'istanza di accesso ed erano estranei al concorso. Quanto alla documentazione specificamente richiesta con l'istanza del 17 dicembre 2025, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Comune di Monreale l'aveva integralmente trasmessa nel corso del giudizio. Ha invece rigettato la domanda relativa a "tutta la documentazione endoprocedimentale" e a "ogni atto anche solo potenzialmente lesivo", ritenendola generica, esplorativa e in parte formulata soltanto con il ricorso. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, l'istanza deve indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione. La mera ipotizzazione di irregolarità nella valutazione concorsuale non rende concreta e circostanziata una richiesta originariamente indeterminata, che si tradurrebbe in un controllo diffuso e generalizzato sull'operato amministrativo, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. Le spese sono state dichiarate irripetibili, anche in considerazione della mancata costituzione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della pretesa di accesso documentale.
art. 24 l. 241/1990
Esclude le richieste di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione; una richiesta generica ed esplorativa non può essere resa concreta dalla mera ipotesi di irregolarità.
art. 25 l. 241/1990
Richiamato quale norma sulla tutela e sull'esercizio del diritto di accesso.
art. 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione
Impone al richiedente di individuare specificamente il documento richiesto o di fornire elementi sufficienti per consentirne l'individuazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso, la richiesta deve individuare i documenti mediante i loro estremi o mediante elementi concreti che ne consentano l'individuazione; non è sufficiente domandare genericamente tutta la documentazione endoprocedimentale o ogni atto potenzialmente lesivo.
- La mera ipotesi di irregolarità nell'attività amministrativa non trasforma una richiesta generica ed esplorativa in una domanda di accesso concreta e circostanziata.
- È inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, l'accesso utilizzato per sottoporre l'amministrazione a un controllo diffuso e generalizzato sul proprio operato.
- La domanda di accesso non può essere ampliata per la prima volta nel ricorso rispetto all'istanza amministrativa, salva la necessità di mantenere la corrispondenza tra oggetto della pretesa azionata e oggetto del procedimento di accesso.
- La trasmissione, nel corso del giudizio, di tutta la documentazione specificamente richiesta determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale documentazione.
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