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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45263/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo che la stessa aveva erroneamente valutato la sussistenza della recidiva. Il motivo unico dedotto ex art. 606 lett. b) c.p.p. sosteneva che, per effetto del cumulo esecutivo del 31/03/2010 e dell'esito positivo dell'affidamento in prova (ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16/06/2015), dovevano considerarsi estinti gli effetti penali di precedenti condanne e dunque escluse le condanne rilevanti ai fini della recidiva; ne sarebbe conseguito l'applicazione del beneficio dell'estinzione della pena detentiva residua e di ogni altro effetto penale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali delle condanne ai fini della recidiva, ma ha osservato che nel cas o specifico esisteva una precedente condanna non inserita nel cumulo (sentenza di patteggiamento del 20/10/1993 per furto) che, non essendo stata estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., poteva essere comunque considerata ai fini della recidiva. Pertanto la Corte d'appello poteva legittimamente riconoscere la recidiva e non ha errato nel non ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche, valutando anche il numero e la natura non occasionale dell'attività di spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, T.U. Stup.

    Norma sostanziale del reato contestato (detenzione e spaccio di stupefacenti); applicata nelle decisioni di merito confermate in cassazione

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non superava la rilevanza del precedente non estinto

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato in caso di patteggiamento; la Corte ha rilevato che il patteggiamento del 1993 non era stato estinto e quindi poteva concorrere alla configurazione della recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e al versamento di una somma in caso di ricorso inammissibile; applicata con condanna al pagamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Principio richiamato secondo cui l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali delle condanne ai fini della recidiva; la Corte ha rammentato tale principio ma ha escluso la sua applicabilità piena nel caso per la presenza di un precedente non estinto

Massime di principio

  • L'esito positivo dell'affidamento in prova tende a estinguere gli effetti penali delle condanne ai fini della recidiva, ma l'estinzione non opera se esistono precedenti non estinti che possano comunque essere computati.
  • Una sentenza di patteggiamento può essere rilevante ai fini della recidiva se non è caduta nell'estinzione prevista dall'art. 445 c.p.p.; non tutte le sentenze concordate sono automaticamente escluse dal computo.
  • Nella valutazione della non prevalenza delle attenuanti generiche il giudice può considerare non solo il numero delle pregresse condanne ma anche la natura e la continuità dell'attività criminosa (es. carattere non occasionale dello spaccio).
  • In cassazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile se non coglie elementi decisivi o trascura precedenti rilevanti; è importante che il motivo di ricorso affronti compiutamente tutti i profili decisivi della motivazione di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può esser condannato, oltre alle spese, al versamento di una somma a titolo di contribuzione alle spese (art. 616 c.p.p.), pertanto va valutato il rapporto costi-benefici prima di proporre impugnazioni non solide.

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