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Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Prefetto di Novara – Pol. Amministrativa – prot. Interno n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e notificato il 19.07.2022 con il quale il Prefetto di Novara ha fatto divieto a -OMISSIS- di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti a qualsiasi titolo possedute, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorchè non conosciuto.

Giustizia amministrativa202201023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di continuare a detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dedito all’attività venatoria e titolare da anni di porto d’armi per uso venatorio, ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo una lite con il fratello, durante la quale i Carabinieri avevano riscontrato segni di colluttazione e raccolto dai familiari informazioni su un progressivo isolamento, mutamento caratteriale, litigiosità e aggressività, sfociata anche in episodi di violenza. Il ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, carenza istruttoria, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto che il Prefetto si fosse limitato a recepire le valutazioni dei Carabinieri senza svolgere un’autonoma istruttoria o formulare un autonomo giudizio, senza considerare adeguatamente la memoria difensiva, il certificato del casellario giudiziale, l’assenza di carichi pendenti e le dichiarazioni dei familiari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Prefetto non si fosse limitato a recepire pedissequamente gli atti della polizia giudiziaria, ma li avesse sottoposti a un autonomo vaglio, traendone proprie conclusioni. Il provvedimento risultava fondato sulla condotta del ricorrente, da tempo orientata verso comportamenti antisociali e aggressivi, progressivamente stabilizzati e spesso sfociati in violenza, nonché sul rifiuto di intraprendere un percorso psicologico, elementi ritenuti idonei a escludere l’affidabilità necessaria per la detenzione di armi. Il giudice ha qualificato la valutazione prefettizia come prognostica, probabilistica e ampiamente discrezionale, basata sull’osservazione della condotta e non necessariamente su accertamenti clinici o precedenti penali. L’assenza di condanne e carichi pendenti non è stata ritenuta decisiva, poiché la prevenzione può fondarsi anche su fatti indiziari e non penalmente rilevanti e deve guardare al rischio futuro di abuso delle armi. Il sacrificio dell’interesse privato alla pratica venatoria è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’incolumità pubblica e della tranquilla convivenza. Le spese sono state compensate in ragione dell’avvio del procedimento a seguito della segnalazione dello stesso ricorrente e della particolare gravosità del divieto per il suo hobby venatorio.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Il potere prefettizio è finalizzato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, ha natura ampiamente discrezionale e può essere esercitato sulla base di fatti anche meramente indiziari e non necessariamente penalmente rilevanti, idonei a far dubitare dell’affidabilità del detentore.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il procedimento è stato avviato mediante comunicazione all’interessato, che ha potuto presentare istanza di accesso e memoria difensiva; il giudice non ha ravvisato una violazione del contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS può essere adottato anche in assenza di un obiettivo abuso delle armi o di precedenti penali, quando sussistano circostanze, anche indiziarie e non penalmente rilevanti, idonee a far dubitare dell’affidabilità del soggetto e della sua capacità di farne un uso corretto.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità del detentore di armi ha natura ampiamente discrezionale e prognostica: può fondarsi sull’osservazione di condotte aggressive o antisociali stabilizzate, dalle quali desumere, secondo un giudizio probabilistico, un rischio futuro di abuso.
  • L’amministrazione può utilizzare gli atti e le valutazioni della polizia giudiziaria, purché li sottoponga a un autonomo vaglio e formuli una propria motivazione; non è illegittimo il provvedimento che recepisca elementi istruttori provenienti da altri organi quando emerga l’autonoma valutazione prefettizia.
  • L’assenza di condanne penali o di procedimenti pendenti non esclude il potere preventivo di vietare la detenzione di armi, poiché la prognosi di pericolosità deve rivolgersi al rischio attuale e futuro e non può essere fondata esclusivamente sulla condotta pregressa non penalmente sanzionata.
  • L’interesse privato alla detenzione e al porto d’armi recede dinanzi all’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza collettiva, essendo sufficiente anche un ragionevole sospetto di possibile abuso della facoltà.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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