Cassazione Civile, Ordinanza n. 01740/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un giudice tributario aveva presentato separati ricorsi avverso i dinieghi dell'Agenzia delle Entrate alle proprie istanze di rimborso delle maggiori IRPEF trattenute sui compensi percepiti in ritardo per gli anni dal 2013 al 2017. Secondo il contribuente, tali compensi dovevano essere tassati separatamente e non con tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota media. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR del Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile la tassazione separata ai sensi degli artt. 51 e 17, comma 1, lett. b), TUIR. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, ma successivamente depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le spese sono state compensate come concordato tra le parti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sia perché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso, sia perché l'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
artt. 51 e 17, comma 1, lett. b), TUIR
Richiamati dalla CTR per ritenere che i compensi percepiti in ritardo dovessero essere assoggettati a tassazione separata anziché ordinaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la previsione è di stretta interpretazione e non è estensibile o applicabile analogicamente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere applicato per analogia nei casi di rinuncia.
- La misura dell'ulteriore contributo unificato non si applica all'Agenzia delle Entrate quando agisce quale amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, essendo soggetta al regime della prenotazione a debito.
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