Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano: 1) la sussistenza dell'aggravante dell'impiego del "metodo mafioso" (art. 416‑bis, comma 1 c.p.), sostenendo che le prove emergenti non dimostrerebbero la caratteristica mafiosa del metodo — in particolare contestando l'attendibilità delle dichiarazioni di Renato Pugliese e l'inesistenza di minacce esplicite richiamanti la forza intimidatoria della famiglia degli imputati; 2) la violazione del divieto di reformatio in pejus per la rideterminazione della pena in sede di rinvio, dal momento che le attenuanti generiche erano state riconosciute ma la loro diminuzione non sarebbe stata applicata nella misura massima come nella precedente sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sulla questione del metodo mafioso ha ritenuto la motivazione della Corte di appello coerente con i principi già indicati dalla sentenza di annullamento: la vittima era consapevole dell'appartenenza dei Di Silvio a una famiglia nota per la caratura criminale, vi era partecipazione in più persone e conoscenza da parte della vittima della capacità violenta del gruppo; le dichiarazioni di Pugliese sono risultate corroborate dalla vittima. Quanto alla presunta reformatio in pejus, il Collegio ha ritenuto infondato il presupposto fattuale (nella prima sentenza le attenuanti erano equivalenti alle aggravanti e non era stata operata riduzione) e, comunque, che il giudicato si forma solo sul riconoscimento delle attenuanti generiche e non sulla quantificazione della diminuzione quando la fattispecie viene riqualificata. Sono pertanto stati confermati i provvedimenti di merito (pena rideterminata in 7 anni di reclusione e €7.000 di multa per ciascuno) e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1 c.p.
art. 416‑bis, comma 1 codice penale
L'aggravante dell'impiego del "metodo mafioso" non richiede l'espressa evocazione di un'associazione mafiosa, ma la dimostrazione che il metodo usato presenti le caratteristiche tipiche delle organizzazioni mafiose (pressione collettiva, sfruttamento della fama criminale, capacità intimidatoria riconosciuta dalla vittima)
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020
art. 23, comma 8, decreto‑legge n.137 del 2020
Consente il trattamento cartolare del procedimento in Cassazione in determinate condizioni; applicato nel caso per trattare il ricorso senza discussione orale
Divieto di reformatio in pejus (principio di diritto)
Il divieto non impedisce, in sede di rinvio, la nuova determinazione della pena quando la riqualificazione del fatto o il riconoscimento di un'aggravante modificano il quadro della responsabilità: il giudicato può formarsi sul riconoscimento delle attenuanti ma non automaticamente sul loro esatto ammontare se la materia della commisurazione è stata rinnovata
Massime di principio
- L'aggravante per uso del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di espliciti richiami al nome di un'associazione; conta la concretezza del metodo intimidatorio, la notorietà criminale della famiglia e la consapevolezza della vittima della capacità violenta del gruppo
- Le dichiarazioni etero‑accusatorie (di coimputati) non sono inidonee di per sé: se corroborate da elementi e confermate dalla vittima possono contribuire a fondare l'aggravante
- La reformatio in pejus è esclusa se sussiste un giudicato precedente che impedisce peggioramenti; tuttavia, se il giudizio di rinvio comporta una nuova valutazione complessiva del fatto (es. riconoscimento di un'aggravante), la nuova commisurazione della pena rientra nelle competenze del giudice di merito
- Il ricorso per vizio di motivazione che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate difficilmente supera il filtro di ammissibilità in Cassazione se la sentenza impugnata espone ragionamenti logici e coerenti
- La consapevolezza della vittima rispetto alla reputazione criminale degli autori è un elemento probatorio significativo per valutare l'efficacia intimidatoria del comportamento
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