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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputata contro la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata. I motivi impugnatori, sei, contestavano: 1) violazioni processuali e nullità per la costituzione di parte civile in appello (artt. 523 e 178 c.p.p.), ritenendo la parte civile priva di interesse ad impugnare; 2) vizio di motivazione per il rigetto non motivato dell'istanza di differimento dell'udienza (art. 420-ter c.p.p.); 3) mancata verifica tecnica dell'attribuzione del post (richiesta di accertamento dell'IP di Facebook) e travisamento probatorio riguardo allo screenshot e all'art. 8 L. 48/2008; 4) mancata applicazione dello stato d'ira (art. 599 c.p.p.); 5) qualificazione dell'atto come diffamazione anziché ingiuria non più penalmente rilevante, posto che la pubblicazione era su bacheca Facebook; 6) censura sulla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) la condanna al risarcimento e la condanna alle spese in favore della parte civile non richiedevano che la parte civile avesse proposto appello (principio della soccombenza); 2) il rigetto dell'istanza di differimento è valido per mancata documentazione; 3) la valutazione probatoria della Corte di merito è stata ritenuta immune da travisamento dedotto e adeguatamente motivata sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della pagina Facebook; 4) lo stato d'ira è stato correttamente escluso in considerazione della condotta lucida della ricorrente; 5) la diffusione tramite bacheca Facebook integra la diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3); 6) la quantificazione del danno è congrua e motivata. Conseguenze pratiche: conferma della condanna (multa e statuizioni civili), inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che sanziona la diffamazione; la Corte ha ritenuto configurabile diffamazione aggravata per la diffusione tramite 'bacheca Facebook' ai sensi del comma 3 (uso di mezzo di pubblicità diverso dalla stampa)

  • art. 541, comma 1 c.p.p.

    Principio della soccombenza: la Corte ha richiamato che la parte civile vittoriosa in primo grado non doveva appellare per ottenere la condanna al risarcimento e alle spese, essendo legittimata a resistere all'impugnazione dell'imputata

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata rispetto ai motivi formalmente proposti dalla difesa

  • art. 523 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di nullità processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla costituzione di parte civile

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come norma formale; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità dedotta

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma citata in relazione all'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto per mancanza di documentazione

  • art. 8 L. 48/2008

    Richiamata dalla difesa (ratifica della Convenzione di Budapest e norme di adeguamento sul crimine informatico); la Corte non ha ritenuto convincente la doglianza relativa alla mancata verifica tecnica dell'IP

  • art. 599, comma 2 c.p.p.

    Richiamata in relazione allo stato d'ira; la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esclusione dello stato d'ira sulla base del comportamento lucido dell'imputata

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità evidente del ricorso e per irrogare euro 3.000 alla Cassa

Massime di principio

  • La parte civile vittoriosa in primo grado non deve appellare per ottenere il risarcimento: se l'imputato impugna e perde, la sentenza di condanna al risarcimento e alle spese in favore della parte civile può essere confermata senza che la parte civile abbia proposto appello
  • La mancata documentazione di un legittimo impedimento del difensore giustifica il rigetto dell'istanza di differimento; occorre produrre prove documentali a supporto
  • La pubblicazione diffamatoria su Facebook integra, di regola, la diffamazione aggravata per mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3), essendo idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone
  • La validità dell'attribuzione di un post a una persona può essere valutata dal giudice sulla base del contenuto del post, delle dichiarazioni dell'imputato e di elementi indiziari; richiesta tecnica dell'IP non è sempre imprescindibile, ma l'onere probatorio varia a seconda del caso
  • Eccezioni generiche o ripetitive e motivazioni non specifiche nei ricorsi di legittimità sono destinate a essere dichiarate inammissibili: i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e dedurre travisamento della prova o violazioni di legge in termini specifici
  • L'allegazione dello stato d'ira richiede prova o elementi concreti che giustifichino la perdita di autocontrollo; la mera situazione antecedente o contrasti pregressi non sono automaticamente idonei a concretizzare lo stato d'ira

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