Cassazione Penale, Sentenza n. 1323/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputata contro la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata. I motivi impugnatori, sei, contestavano: 1) violazioni processuali e nullità per la costituzione di parte civile in appello (artt. 523 e 178 c.p.p.), ritenendo la parte civile priva di interesse ad impugnare; 2) vizio di motivazione per il rigetto non motivato dell'istanza di differimento dell'udienza (art. 420-ter c.p.p.); 3) mancata verifica tecnica dell'attribuzione del post (richiesta di accertamento dell'IP di Facebook) e travisamento probatorio riguardo allo screenshot e all'art. 8 L. 48/2008; 4) mancata applicazione dello stato d'ira (art. 599 c.p.p.); 5) qualificazione dell'atto come diffamazione anziché ingiuria non più penalmente rilevante, posto che la pubblicazione era su bacheca Facebook; 6) censura sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) la condanna al risarcimento e la condanna alle spese in favore della parte civile non richiedevano che la parte civile avesse proposto appello (principio della soccombenza); 2) il rigetto dell'istanza di differimento è valido per mancata documentazione; 3) la valutazione probatoria della Corte di merito è stata ritenuta immune da travisamento dedotto e adeguatamente motivata sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della pagina Facebook; 4) lo stato d'ira è stato correttamente escluso in considerazione della condotta lucida della ricorrente; 5) la diffusione tramite bacheca Facebook integra la diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3); 6) la quantificazione del danno è congrua e motivata. Conseguenze pratiche: conferma della condanna (multa e statuizioni civili), inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che sanziona la diffamazione; la Corte ha ritenuto configurabile diffamazione aggravata per la diffusione tramite 'bacheca Facebook' ai sensi del comma 3 (uso di mezzo di pubblicità diverso dalla stampa)
art. 541, comma 1 c.p.p.
Principio della soccombenza: la Corte ha richiamato che la parte civile vittoriosa in primo grado non doveva appellare per ottenere la condanna al risarcimento e alle spese, essendo legittimata a resistere all'impugnazione dell'imputata
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata rispetto ai motivi formalmente proposti dalla difesa
art. 523 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa in tema di nullità processuali; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla costituzione di parte civile
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata dalla difesa come norma formale; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità dedotta
art. 420-ter c.p.p.
Norma citata in relazione all'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto per mancanza di documentazione
art. 8 L. 48/2008
Richiamata dalla difesa (ratifica della Convenzione di Budapest e norme di adeguamento sul crimine informatico); la Corte non ha ritenuto convincente la doglianza relativa alla mancata verifica tecnica dell'IP
art. 599, comma 2 c.p.p.
Richiamata in relazione allo stato d'ira; la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'esclusione dello stato d'ira sulla base del comportamento lucido dell'imputata
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità evidente del ricorso e per irrogare euro 3.000 alla Cassa
Massime di principio
- La parte civile vittoriosa in primo grado non deve appellare per ottenere il risarcimento: se l'imputato impugna e perde, la sentenza di condanna al risarcimento e alle spese in favore della parte civile può essere confermata senza che la parte civile abbia proposto appello
- La mancata documentazione di un legittimo impedimento del difensore giustifica il rigetto dell'istanza di differimento; occorre produrre prove documentali a supporto
- La pubblicazione diffamatoria su Facebook integra, di regola, la diffamazione aggravata per mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3), essendo idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone
- La validità dell'attribuzione di un post a una persona può essere valutata dal giudice sulla base del contenuto del post, delle dichiarazioni dell'imputato e di elementi indiziari; richiesta tecnica dell'IP non è sempre imprescindibile, ma l'onere probatorio varia a seconda del caso
- Eccezioni generiche o ripetitive e motivazioni non specifiche nei ricorsi di legittimità sono destinate a essere dichiarate inammissibili: i motivi devono confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e dedurre travisamento della prova o violazioni di legge in termini specifici
- L'allegazione dello stato d'ira richiede prova o elementi concreti che giustifichino la perdita di autocontrollo; la mera situazione antecedente o contrasti pregressi non sono automaticamente idonei a concretizzare lo stato d'ira
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