Sentenza del 06/05/2016 n. 9184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia relativa all'accertamento del reddito d'impresa per il 1997, contestando: l'utilizzabilità di documenti rinvenuti in una cassaforte aperta senza autorizzazione giudiziaria; la tassazione degli interessi relativi a un assegno circolare pagato dal Comune di Paternò; la qualificazione di tali interessi come corrispettivi e la loro inclusione nel reddito imponibile; nonché il mancato riconoscimento di documentazione volta a dimostrare che alcuni ricavi erano stati fatturati in annualità diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei documenti della cassaforte perché il contribuente aveva collaborato all'apertura senza formulare contestazioni specifiche durante la verifica. Ha confermato la tassabilità degli interessi, qualificandoli come interessi corrispettivi derivanti da un'obbligazione pecuniaria e quindi inclusi nel reddito d'impresa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito di diritto e, comunque, infondato perché mirava a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. La sentenza impugnata, che aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini Irpef e Ilor con interessi e sanzioni, è rimasta quindi ferma. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta per l'“apertura coattiva” di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e altro.
L'autorizzazione giudiziaria è necessaria solo quando l'apertura avviene coattivamente. Non occorre quando il contribuente collabora spontaneamente all'apertura e non formula contestazioni specifiche nella dichiarazione conclusiva della verifica.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 56, comma 3
Nel reddito d'impresa sono inclusi anche gli interessi diversi da quelli costituenti reddito di capitale.
Gli interessi maturati nell'esercizio dell'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo diversa qualificazione giuridica.
D.L. n. 557 del 1993
La norma, richiamata nella sentenza, conferma il criterio secondo cui gli interessi maturati nell'esercizio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa.
Codice civile, art. 1282
Gli interessi derivanti da un'obbligazione pecuniaria sono qualificabili come frutti civili e, nel caso esaminato, come interessi corrispettivi, non come interessi compensativi tipici dei contratti di scambio.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Le norme disciplinano la valutazione delle prove da parte del giudice di merito. La loro violazione non può essere utilizzata in cassazione per ottenere una nuova valutazione dei documenti e dei fatti già esaminati.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione può riguardare violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma, ma non consente di sostituire la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Quando applicabile ratione temporis, imponeva un quesito di diritto chiaro e specifico e, per i vizi motivazionali, l'indicazione precisa del fatto controverso. Un quesito generico comporta l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- L'apertura di una cassaforte o di altro contenitore durante una verifica fiscale non richiede autorizzazione giudiziaria se avviene con la collaborazione del contribuente; è invece necessaria in caso di apertura coattiva.
- La mancata contestazione specifica durante la chiusura della verifica può impedire di far valere successivamente l'illegittimità dell'attività ispettiva, soprattutto quando il contribuente abbia assistito personalmente alle operazioni.
- Gli interessi derivanti da somme dovute in forza di un'obbligazione pecuniaria o di una sentenza possono essere qualificati come interessi corrispettivi e concorrere al reddito imponibile; la qualificazione dipende dalla loro causa giuridica, non dalla denominazione utilizzata dal contribuente.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei documenti: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante e puntualmente indicato.
- I motivi di ricorso e i quesiti di diritto devono essere specifici, autosufficienti e collegati alla concreta decisione impugnata; formulazioni generiche possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
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