Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30587/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto continuato di cessione di eroina e deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione, nella massima estensione, dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, nonostante la collaborazione ritenuta decisiva per l'emersione di responsabilità altrui e la cessazione dei legami con la criminalità organizzata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in presenza di elementi favorevoli quali comportamento processuale corretto, dissociazione, programma di protezione, cambiamento di vita e resipiscenza.

La decisione

La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena relativa all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari. Rigetta invece la censura relativa alle attenuanti generiche, ritenendo legittima la motivazione della Corte territoriale che ha privilegiato il disvalore concreto del fatto e considerato non determinanti gli elementi invocati dalla difesa (alcuni generici, altri assorbiti dall'attenuante speciale).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7

    L'attenuante speciale per la collaborazione si fonda sull'obiettiva proficuità della collaborazione stessa; una volta riconosciuta, la sua incidenza sulla pena non può essere ridotta in ragione della gravità del fatto.

  • codice penale, art. 133

    Per il riconoscimento o l'esclusione delle attenuanti generiche il giudice può valutare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 cp., essendo sufficiente un elemento attinente alla personalità o all'entità/ modalità del reato.

Massime di principio

  • L'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 va valutata sulla base dell'effettiva utilità della collaborazione e, se riconosciuta, non può essere ridotta per motivi correlati alla gravità del reato.
  • Nel decidere sulle attenuanti generiche il giudice può basarsi su un singolo elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p.; pertanto la mancata concessione può essere motivata adeguatamente anche con riferimento al solo disvalore concreto del fatto.
  • Elementi quali dissociazione, collaborazione e partecipazione a programmi di protezione possono essere assorbiti dall'applicazione dell'attenuante speciale, riducendo la loro efficacia autonoma ai fini delle attenuanti generiche.
  • La mera enunciazione di fattori favorevoli (età non avanzata, comportamento post delictum generico) può risultare insufficiente a ottenere le attenuanti generiche se non sorretta da prove concrete e specifiche circostanze di riduzione del disvalore.
  • In caso di errata valutazione dell'applicazione dell'attenuante speciale la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla determinazione della pena e rinviare per un nuovo giudizio su quel punto senza intaccare il resto della decisione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.