Sentenza n. 3443/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1738 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il diritto alla carta docente mediante accredito di € 500
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 1738/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 12 aprile 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di ciascuna al beneficio della carta docente per l'importo di € 500. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'adozione degli atti necessari per l'attribuzione del beneficio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il diritto riconosciuto dal giudicato era adeguatamente documentato e che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalle ricorrenti. Al commissario è stato attribuito il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è stato previsto alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, secondo quanto applicato dal giudice.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, può dichiarare l'inottemperanza dell'amministrazione quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato e l'obbligo da esso derivante non è stato adempiuto, purché sia decorso il termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione rispetto al dedotto inadempimento, unitamente alla documentazione del titolo e della sua mancata esecuzione, consente di ritenere provata l'inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, definendone preventivamente il mandato e i tempi di attivazione.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'oggetto dell'adempimento; quando svolge tali funzioni quale dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pertinente, può non essere previsto alcun compenso aggiuntivo.
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