Ordinanza n. 541/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei dd.mm. n. 267/2007 del 29.11.2007, disciplinante le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento, e n. 83/2008, recante Linee guida di attuazione del predetto d.m. 267/2007; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. AOODRCA 49707 del 30.6.2025, recante approvazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche alle quali non è stato riconosciuto, per il corrente anno scolastico 2025/26, lo status di scuola paritaria, nella parte in cui è inserito il nominativo della ricorrente; - del provvedimento del Mim, USR Campania, prot. AOODRCA 49711 del 30.6.2025, come successivamente integrato con decreto prot. AOODRCA 58833 del 4.8.2025, con i quali si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'istituto ricorrente; - del provvedimento di cui alla nota Mim, USR Campania, Ufficio IV, prot. 64553 dell’1.9.2025, con cui è stato concretamente disposto il diniego dell’istanza di riconoscimento di parità della ricorrente; - della nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3.3.2025, recante istruzioni operative preordinate alla presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026; - ove occorrente, della nota USR prot. 57338 del 28.7.2025, recante preavviso di diniego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali disciplinanti le modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica, gli atti dell'USR Campania relativi agli elenchi delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026, il diniego concretamente opposto alla propria istanza del 1° aprile 2025, le istruzioni operative e il preavviso di diniego. Dopo il rigetto della prima domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati. La ricorrente ha quindi proposto una nuova istanza cautelare, deducendo che la fissazione dell'udienza di merito al 17 giugno 2026, successiva alla conclusione dell'anno scolastico, avrebbe reso inutilmente tardiva l'eventuale sentenza favorevole e avrebbe prodotto un danno irreparabile alla società e agli alunni. Ha inoltre invocato l'affidamento derivante da precedenti decreti monocratici, ritenuti idonei a consentire l'esercizio dell'attività in regime di parità scolastica.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che la precedente ordinanza cautelare aveva già esposto compiutamente le ragioni del rigetto e che la ricorrente non aveva dedotto nuove specifiche circostanze idonee a modificarle. L'ordinanza del Consiglio di Stato non aveva sospeso gli atti impugnati, ma aveva soltanto sollecitato la definizione del giudizio di merito; la successiva fissazione dell'udienza al 17 giugno 2026 era compatibile con la disponibilità del ruolo della Sezione e non imponeva la sospensione. È stata respinta anche la tesi dell'affidamento fondato sui decreti monocratici, considerati provvisori e destinati a perdere efficacia con la pronuncia collegiale cautelare. Inoltre, la sospensione del diniego non avrebbe comunque costituito titolo sufficiente per lo svolgimento dell'attività in regime di parità, che richiede l'autorizzazione ministeriale: nella fattispecie si trattava di una domanda di primo riconoscimento della parità, non della revoca di uno status già riconosciuto. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disciplina della tutela cautelare è stata applicata per valutare la nuova istanza di sospensione degli atti impugnati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ai solo fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito
L'accoglimento dell'appello cautelare limitato alla sollecita fissazione del merito, senza sospensione degli atti, non comporta di per sé l'obbligo di sospendere l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare già respinta richiede l'allegazione di nuove e specifiche circostanze o di fatti sopravvenuti idonei a superare le ragioni della precedente decisione; la mera prospettazione di conseguenze temporali derivanti dalla fissazione dell'udienza di merito non è sufficiente.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, non determina la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi contestati.
- I decreti monocratici cautelari hanno natura provvisoria e cedevole rispetto alla successiva decisione collegiale e, salvo il contenuto specifico del provvedimento, non consolidano un affidamento stabile sull'esercizio dell'attività amministrativa.
- La sospensione del diniego di un'autorizzazione o di un riconoscimento amministrativo non attribuisce necessariamente il titolo abilitativo richiesto quando l'esercizio dell'attività presuppone un'autorizzazione costitutiva non ancora rilasciata; ciò vale, in particolare, per la domanda di primo riconoscimento della parità scolastica, distinta dalla revoca di uno status già esistente.
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