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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23625/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 02/08/2023 che aveva confermato la misura custodiale emessa il 07/06/2023 dal GIP, contestandogli la partecipazione all'associazione mafiosa di tipo 'ndrangheta (art. 416-bis c.p.). Curcio è accusato di collaborazione con i 'Papaniciari' di Crotone, svolgendo attività di intermediazione (tra cui la vicenda dell'imprenditore Frescura) e contribuendo alla gestione fraudolenta della societa IMAC, nonché ad altre condotte illecite (truffe, distrazione di beni sequestrati, traffici illeciti). La difesa deduce vizi di motivazione sulla qualificazione associativa: sostiene che il ruolo di Curcio nei singoli affari non prova l'affectio societatis e chiede la riqualificazione in ipotesi di concorso esterno; contesta inoltre la sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando l'assenza di contatti documentati dopo il 2018 e la mancata attualità del pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici e manifestamente infondati i motivi che mettevano in discussione la valutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, affermando che il Tribunale del riesame ha compiuto un'analisi puntuale e logica degli elementi probatori (viaggi, intercettazioni, incontri, ruoli nella vicenda Frescura e nella gestione della IMAC) idonei a sostenere la qualificata probabilità di colpevolezza per il reato associativo ex art. 416-bis. La Corte ha altresì osservato che l'annullamento successivo dell'ordinanza nei confronti di Frescura è evento sopravvenuto e non valutabile in questa sede. Sono state confermate la rilevanza della condotta di intermediazione e la partecipazione a iniziative fraudolente gestite dalla cosca; rilevata la persistenza della pericolosità sociale anche alla luce di carichi pendenti per estorsione e usura del 2021. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la partecipazione all'associazione mafiosa implica uno stabile inserimento nell'organizzazione e la messa a disposizione del soggetto per il perseguimento dei fini criminosi; la motivazione del giudice del riesame ha ricondotto le condotte di Curcio a tale fattispecie

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la doppia presunzione di pericolosità per le esigenze cautelari, ma il Tribunale del riesame ha svolto una valutazione autonoma e motivata oltre il puro richiamo presuntivo, considerando gravità del fatto e personalità dell'indagato

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravamento)

    Menziionato rispetto all'aggravazione di reati recenti (estorsione e usura in concorso) che confermerebbero la persistenza della pericolosità sociale

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitÃ

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari)

    Riferita al principio secondo cui la partecipazione all'associazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento nell'organizzazione e la messa a disposizione per il perseguimento dei fini dell'associazione

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentito sindacare nuovamente il giudizio di fatto: se il giudice del merito ha motivato in modo coerente e logico la valutazione degli indizi, la Corte di legittimità respinge i ricorsi che chiedono un riesame probatorio
  • Per il reato associativo di stampo mafioso (art.416-bis) non è necessario che ogni singolo atto dimostri affiliazione se il complesso degli elementi (viaggi, incontri, intermediari, gestione di imprese, rendicontazioni al vertice) mostra uno stabile inserimento e messa a disposizione del sodalizio
  • La sussistenza delle esigenze cautelari richiede una valutazione concreta e motivata; il richiamo alla doppia presunzione di pericolosità (art.275 c.p.p.) non basta da solo se il giudice esamina anche la personalità e il concreto comportamento dell'indagato
  • Eventi sopravvenuti (es. decisioni successive su terzi come Frescura) possono rilevare nel procedimento di merito ma non sono necessariamente valutabili in sede di Cassazione se insorti dopo la decisione impugnata; tali elementi vanno dedotti nel giudizio di merito competente
  • L'assenza di contatti recenti non esclude automaticamente la permanenza del vincolo associativo: la cessazione del rapporto deve essere provata e non può essere desunta unicamente dall'assenza di riscontri documentali in un periodo successivo
  • Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di rimedio (Cassa delle ammende) quando vi sia colpa nella determinazione del motivo

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