Cassazione Penale, Sentenza n. 49528/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) erronea applicazione della legge penale nella valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, sostenendo che la qualificazione del fatto come forma attenuata dell'art. 648 c.p. implicava prevalenza delle attenuanti e quindi una maggiore diminuzione della pena; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., rilevando che il motociclo era stato restituito alla persona offesa e quindi il danno patrimoniale era esiguo e avrebbe dovuto favorire la concessione dell'attenuante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione perché la deduzione riguardante la prevalenza dell'attenuante speciale di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 c.p. rispetto all'aggravante della recidiva non era stata proposta in sede di appello e quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Inoltre è stato richiamato il principio secondo cui la forma attenuata prevista dall'art. 648, secondo comma (ora quarto comma), non è una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante speciale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la Corte d'appello aveva valutato il non rilevante valore economico del motociclo ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, perciò l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è stata assorbita nell'ipotesi attenuata. Inoltre la restituzione del bene è un fatto post quem e non incide sulla valutazione del danno al momento della consumazione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (secondo comma, ora quarto comma)
La forma attenuata prevista dal secondo (ora quarto) comma è interpretata come una circostanza attenuante speciale e non come una fattispecie autonoma; il suo apprezzamento può assorbire altre attenuanti se le stesse risultano valutate nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto.
art. 62 n.4 c.p.
L'attenuante relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità è compatibile con la forma attenuata solo se il giudice non ha già preso in considerazione il danno patrimoniale nel giudizio di particolare tenuità; se invece il danno è stato valutato nel medesimo giudizio, l'attenuante si considera assorbita.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Limiti alla cognizione della Cassazione: motivi nuovi o questioni non dedotte in sede di impugnazione non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione (inammissibilità); ragioni che censurano la motivazione devono essere esaminate rispetto alla logicità e completezza del percorso decisorio indicato nei gradi precedenti.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Richiamata nella sentenza di merito in relazione alla diminuzione della pena per il rito abbreviato; qui usata per spiegare la misura della pena applicata in primo grado prima delle riduzioni.
Massime di principio
- La qualificazione della forma attenuata prevista dall'art. 648 c.p. va considerata come circostanza attenuante speciale: se il giudice la utilizza per valutare la particolare tenuità anche in relazione al danno patrimoniale, altre attenuanti analoghe (es. art. 62 n.4) possono risultare assorbite.
- Questioni processuali relative al bilanciamento di aggravanti e attenuanti o alla prevalenza di una circostanza devono essere tempestivamente dedotte nel grado di impugnazione pertinente (appello); sollevare tali censure per la prima volta in Cassazione può renderle inammissibili.
- La verifica dell'entità del danno ai fini dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità deve riferirsi alla situazione al momento della consumazione del reato: atti successivi come la restituzione della cosa sono, in linea di principio, irrilevanti per quella valutazione.
- Quando il giudice di merito motiva esplicitamente di aver tenuto conto del valore economico dell'oggetto nel giudizio di particolare tenuità, la Cassazione riterrà legittima l'assorbimento di attenuanti comuni similari.
- Per ottenere la riconsiderazione di una valutazione di merito (es. non concessione di un'attenuante) è fondamentale che la difesa ponga la censura in modo chiaro nei gradi precedenti; altrimenti la cassazione non può intervenire sulla meritevolezza della valutazione non contestata in appello.
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