Cassazione Penale, Sentenza n. 40297/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (21/11/2022) per i reati di associazione mafiosa ex art. 416‑bis c.p. e reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva carenza o insufficienza dei gravi indizi a suo carico, contestava l'uso e l'interpretazione delle intercettazioni (anche quanto all'identificazione delle voci) e la ritenuta persistenza del vincolo associativo nonostante una precedente condanna; lamentava infine motivazione illogica e mancata considerazione di circostanze probatorie favorevoli
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha valorizzato la precedente condanna, le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni per ritenere la gravità indiziaria. Ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non può riapprezzare i fatti se non per manifesta illogicità o violazione di norme) e che l'identificazione delle voci e l'apprezzamento delle intercettazioni sono valutazioni di merito non sindacabili se adeguatamente motivate. Sono state confermate le misure, salvo l'annullamento dell'aggravante prevista dall'art. 416‑bis.1 per il capo 79 nel provvedimento di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Norma base del capo d'imputazione per associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria poteva essere desunta anche dalla precedente condanna del ricorrente unitamente a dichiarazioni dei collaboratori e intercettazioni, purché il giudice di merito motivi compiutamente
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Aggravante "a specifica modalità" richiamata nell'istruttoria; il Tribunale del riesame aveva escluso tale aggravante per il capo 79 e la Corte non ha censurato tale esito
art. 73, comma 4, d.P.R. 9/10/1990 n. 309
Riguarda il traffico di sostanze stupefacenti; le operazioni di acquisto/cessione di grandi quantitativi (10 kg) sono state valorizzate dai giudici come elemento indiziario rilevante rispetto all'attività delinquenziale
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione dell'elemento 'gravi indizi di colpevolezza' per le misure cautelari; il controllo di legittimità verifica la corretta applicazione di questo parametro e la coerenza della motivazione
art. 274 cod. proc. pen.
Esigenze cautelari: la Corte verifica che il giudice di merito abbia correttamente valutato esigenze cautelari attinenti alla misura, senza riapprezzare i fatti
art. 292 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati come modello di motivazione: il Tribunale del riesame deve motivare secondo i criteri indicati da queste norme adattati alla natura indiziaria della decisione cautelare
art. 606 cod. proc. pen.
Riferimento alla censura per illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la motivazione di merito risultava completa e coerente
art. 309 cod. proc. pen.
Procedura di riesame: obbligo del Tribunale di esaminare tutte le censure difensive emerse nell'udienza; la Corte ha confermato che il Tribunale vi ha adempiuto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla sintetizzazione dei motivi nelle comparazioni; richiamata per il rispetto dei limiti di esposizione del ricorso in Cassazione
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario; applicata in conseguenza della conferma della custodia
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di legittimità sindaca solo violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione e non può riapprezzare i fatti o sostituirsi al giudice di merito
- Una precedente condanna per associazione mafiosa può concorrere a formare il giudizio di gravità indiziaria, se integrata da elementi nuovi e da valutazione complessiva non atomistica
- L'apprezzamento delle intercettazioni e l'identificazione delle voci sono valutazioni di merito: per contestarle in Cassazione serve provare il travisamento della prova o una difformità decisiva ed incontestabile
- La difesa che contesta l'identificazione di voci o l'interpretazione delle intercettazioni deve fornire elementi concreti e non limitarsi a una lettura alternativa priva di supporto
- Il Tribunale del riesame è tenuto a esaminare tutte le censure sollevate in udienza; l'omessa trattazione di eccezioni rilevanti può essere vizio di motivazione
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è utile focalizzarsi su errori formali o violazioni di norme probatorie e motivazionali piuttosto che su una semplice diversa valutazione dei fatti
- La esclusione parziale di aggravanti (es. art. 416‑bis.1) è possibile e non inficia automaticamente la conferma della misura se permangono altri gravi indizi
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