Cassazione Civile, Sentenza n. 25892/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto il rimborso di Euro 1.049.599,96 per oneri sostenuti nella gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo 1/1-30/9/2006. L'Autorità d'ambito aveva disposto che, in attesa del passaggio della gestione all'Abbanoa, quest'ultima provvedesse alla fatturazione e riscossione trasferendo al Comune la sua quota, mentre il Consorzio continuava la gestione materiale e sosteneva i costi. La Corte d'appello aveva ritenuto che, essendo l'Abbanoa incaricata di fatturare e riscuotere, essa fosse obbligata a rimborsare direttamente il Consorzio per i costi anticipati, esonerando il Comune; Abbanoa ha impugnato tale decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Abbanoa ritenendo errata la disapplicazione del provvedimento dell'Autorità d'ambito e della disciplina transitoria. Ha affermato che, nella fase di transizione, i servizi rimanevano affidati agli enti preesistenti che operavano per conto dei Comuni e che l'incarico di fatturazione e riscossione attribuito all'Abbanoa aveva natura di attività per conto del Comune (mandato/riscuotere per conto), senza determinare una novazione soggettiva degli obblighi tra Comune e Consorzio. Ne consegue che l'Abbanoa non poteva essere ritenuta automaticamente obbligata a rimborsare direttamente il Consorzio; la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio in diversa composizione. Il secondo e quarto motivo sono stati assorbiti; il terzo motivo (presunta nullità per titolo non dedotto) è stato ritenuto infondato.
Norme richiamate
Provvedimento dell'Autorità d'ambito (24 febbraio 2006)
Ha disposto che l'Abbanoa provvedesse alla fatturazione e riscossione trasferendo al Comune la quota spettante: la Corte ha ritenuto vincolante tale disciplina per la fase transitoria, configurando l'attività dell'Abbanoa come riscossione per conto del Comune e non come assunzione dell'obbligo di rimborso verso il Consorzio.
Legge n. 36 del 1994, art. 10, comma primo
"le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9"
La Corte ha ritenuto che durante la transizione le gestioni preesistenti continuano a operare per conto dei Comuni; quindi gli oneri sostenuti dal Consorzio restano oneri del Comune, salvo diversa e chiara novazione.
Legge regionale Sardegna 17/10/1997, n. 29, art. 14
"i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1"
Conferma la disciplina transitoria regionale che finalizza a salvaguardare le gestioni esistenti e prevede che i rapporti economici debbano essere regolati tramite i Comuni, non mediante la creazione di un rapporto diretto tra nuovo gestore e gestore precedente senza chiara novazione.
Legge n. 36 del 1994, art. 15
Norma richiamata dalla Corte quale parte della disciplina del riassetto del servizio idrico; la Cassazione ha chiarito che l'art.15 (e gli artt. del d.lgs. n.152/2006) non disciplinavano la specifica fase transitoria oggetto della controversia e non giustificavano la sostituzione dell'Abbanoa nelle obbligazioni del Comune.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 155 e 156
Previsioni sulla riscossione e riparto delle tariffe applicabili in ipotesi diverse (gestioni ripartite tra più soggetti) non operative all'epoca del provvedimento dell'Autorità e quindi non applicabili alla fase transitoria esaminata.
Art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. E)
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di versamento gravasse solo verso il Comune e per limitare l'obbligo alla tariffa effettivamente riscossa; la questione sulla corretta applicazione della disciplina dell'Autorità d'ambito è stata però risolta facendo prevalere la normativa e la funzione della disciplina transitoria.
Artt. 1235, 1268, 1269 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la configurazione di una novazione soggettiva; la Corte ha ritenuto che non fosse avvenuta novazione e che non sussistesse sostituzione degli obbligati senza esplicito assunzione di obbligo.
Art. 1713 c.c.
Riferito dalla ricorrente in relazione al mandato a riscuotere; la Corte ha sottolineato che la fatturazione e riscossione svolte dall'Abbanoa dovevano essere interpretate come attività per conto del Comune, coerentemente con la disciplina transitoria.
Artt. 112 e 161 c.p.c.
Citati in relazione alla presunta nullità della sentenza impugnata per vizio di titolo della decisione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancanza di titolo dedotto dall'attore.
Massime di principio
- In fasi transitorie di trasferimento di gestione di servizi pubblici, l'assegnazione al nuovo gestore del solo compito di fatturare e riscuotere non comporta automaticamente la sua sostituzione soggettiva nell'obbligo economico del Comune verso il precedente gestore: la riscossione è normalmente per conto del Comune.
- Per far valere un obbligo di rimborso direttamente nei confronti del nuovo gestore è necessaria una chiara fonte di obbligazione (accordo, novazione, atto amministrativo che disponga espressamente la sostituzione degli obbligati); sinonimo l'azione deve essere diretta nei confronti del reale debitore (di regola il Comune) o dimostrare la novazione.
- Gli atti dell'Autorità d'ambito che disciplinano la fase di transizione vincolano i rapporti tra le parti e non possono essere disapplicati dal giudice ordinario senza adeguata motivazione: occorre verificarne il contenuto e l'operatività temporale rispetto alle norme successive.
- Nelle domande di rimborso è importante qualificare correttamente il titolo (obbligazione contrattuale del Comune, mandato a riscuotere, responsabilità extracontrattuale) e fornire prove specifiche dell'impossibilità di soddisfare il credito e dell'effettivo comportamento impeditivo del terzo se si invoca responsabilità aquiliana.
- In sede di liquidazione del credito è opportuno distinguere tra somme contabilmente dovute e somme effettivamente riscosse dal soggetto incaricato della riscossione; il recupero diretto su chi ha solo riscosso per conto può essere impedito senza novazione o espressa disposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25778/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25833/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25840/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25844/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25847/2023 del 05/09/2023
- Sentenza civile · 5 set 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 25864/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →