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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25892/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Consorzio aveva chiesto il rimborso di Euro 1.049.599,96 per oneri sostenuti nella gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo 1/1-30/9/2006. L'Autorità d'ambito aveva disposto che, in attesa del passaggio della gestione all'Abbanoa, quest'ultima provvedesse alla fatturazione e riscossione trasferendo al Comune la sua quota, mentre il Consorzio continuava la gestione materiale e sosteneva i costi. La Corte d'appello aveva ritenuto che, essendo l'Abbanoa incaricata di fatturare e riscuotere, essa fosse obbligata a rimborsare direttamente il Consorzio per i costi anticipati, esonerando il Comune; Abbanoa ha impugnato tale decisione in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di Abbanoa ritenendo errata la disapplicazione del provvedimento dell'Autorità d'ambito e della disciplina transitoria. Ha affermato che, nella fase di transizione, i servizi rimanevano affidati agli enti preesistenti che operavano per conto dei Comuni e che l'incarico di fatturazione e riscossione attribuito all'Abbanoa aveva natura di attività per conto del Comune (mandato/riscuotere per conto), senza determinare una novazione soggettiva degli obblighi tra Comune e Consorzio. Ne consegue che l'Abbanoa non poteva essere ritenuta automaticamente obbligata a rimborsare direttamente il Consorzio; la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio in diversa composizione. Il secondo e quarto motivo sono stati assorbiti; il terzo motivo (presunta nullità per titolo non dedotto) è stato ritenuto infondato.

Norme richiamate

  • Provvedimento dell'Autorità d'ambito (24 febbraio 2006)

    Ha disposto che l'Abbanoa provvedesse alla fatturazione e riscossione trasferendo al Comune la quota spettante: la Corte ha ritenuto vincolante tale disciplina per la fase transitoria, configurando l'attività dell'Abbanoa come riscossione per conto del Comune e non come assunzione dell'obbligo di rimborso verso il Consorzio.

  • Legge n. 36 del 1994, art. 10, comma primo

    "le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9"

    La Corte ha ritenuto che durante la transizione le gestioni preesistenti continuano a operare per conto dei Comuni; quindi gli oneri sostenuti dal Consorzio restano oneri del Comune, salvo diversa e chiara novazione.

  • Legge regionale Sardegna 17/10/1997, n. 29, art. 14

    "i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1"

    Conferma la disciplina transitoria regionale che finalizza a salvaguardare le gestioni esistenti e prevede che i rapporti economici debbano essere regolati tramite i Comuni, non mediante la creazione di un rapporto diretto tra nuovo gestore e gestore precedente senza chiara novazione.

  • Legge n. 36 del 1994, art. 15

    Norma richiamata dalla Corte quale parte della disciplina del riassetto del servizio idrico; la Cassazione ha chiarito che l'art.15 (e gli artt. del d.lgs. n.152/2006) non disciplinavano la specifica fase transitoria oggetto della controversia e non giustificavano la sostituzione dell'Abbanoa nelle obbligazioni del Comune.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 155 e 156

    Previsioni sulla riscossione e riparto delle tariffe applicabili in ipotesi diverse (gestioni ripartite tra più soggetti) non operative all'epoca del provvedimento dell'Autorità e quindi non applicabili alla fase transitoria esaminata.

  • Art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. E)

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'obbligo di versamento gravasse solo verso il Comune e per limitare l'obbligo alla tariffa effettivamente riscossa; la questione sulla corretta applicazione della disciplina dell'Autorità d'ambito è stata però risolta facendo prevalere la normativa e la funzione della disciplina transitoria.

  • Artt. 1235, 1268, 1269 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la configurazione di una novazione soggettiva; la Corte ha ritenuto che non fosse avvenuta novazione e che non sussistesse sostituzione degli obbligati senza esplicito assunzione di obbligo.

  • Art. 1713 c.c.

    Riferito dalla ricorrente in relazione al mandato a riscuotere; la Corte ha sottolineato che la fatturazione e riscossione svolte dall'Abbanoa dovevano essere interpretate come attività per conto del Comune, coerentemente con la disciplina transitoria.

  • Artt. 112 e 161 c.p.c.

    Citati in relazione alla presunta nullità della sentenza impugnata per vizio di titolo della decisione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla mancanza di titolo dedotto dall'attore.

Massime di principio

  • In fasi transitorie di trasferimento di gestione di servizi pubblici, l'assegnazione al nuovo gestore del solo compito di fatturare e riscuotere non comporta automaticamente la sua sostituzione soggettiva nell'obbligo economico del Comune verso il precedente gestore: la riscossione è normalmente per conto del Comune.
  • Per far valere un obbligo di rimborso direttamente nei confronti del nuovo gestore è necessaria una chiara fonte di obbligazione (accordo, novazione, atto amministrativo che disponga espressamente la sostituzione degli obbligati); sinonimo l'azione deve essere diretta nei confronti del reale debitore (di regola il Comune) o dimostrare la novazione.
  • Gli atti dell'Autorità d'ambito che disciplinano la fase di transizione vincolano i rapporti tra le parti e non possono essere disapplicati dal giudice ordinario senza adeguata motivazione: occorre verificarne il contenuto e l'operatività temporale rispetto alle norme successive.
  • Nelle domande di rimborso è importante qualificare correttamente il titolo (obbligazione contrattuale del Comune, mandato a riscuotere, responsabilità extracontrattuale) e fornire prove specifiche dell'impossibilità di soddisfare il credito e dell'effettivo comportamento impeditivo del terzo se si invoca responsabilità aquiliana.
  • In sede di liquidazione del credito è opportuno distinguere tra somme contabilmente dovute e somme effettivamente riscosse dal soggetto incaricato della riscossione; il recupero diretto su chi ha solo riscosso per conto può essere impedito senza novazione o espressa disposizione.

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