Sentenza del 09/05/2016 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Non spetta il rimborso dell'accisa versata in eccesso se la domanda è presentata fuori dal termine ordinario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso dell'accisa versata sul carburante avio consumato nel 2008 nell'ambito del lavoro aereo. L'Agenzia delle Dogane aveva negato il rimborso ritenendo la domanda tardiva. La società sosteneva invece che il termine biennale decorresse dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello del consumo, anche sulla base di una nota dell'Agenzia, e che la domanda presentata il 30 novembre 2010 fosse tempestiva. L'Agenzia ha contestato l'individuazione del termine iniziale, nonché, in subordine, la prova dell'an e del quantum del rimborso e ulteriori profili di ammissibilità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la sentenza di primo grado. Ha applicato l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, indipendentemente dalla causa della non debenza. Poiché la domanda era stata presentata il 30 novembre 2010 relativamente ad accise pagate nel 2008, è stata ritenuta tardiva. È stato quindi confermato il diniego di rimborso e la società è stata condannata al pagamento di 500 euro per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. accise)
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. [...] il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del pagamento dell'accisa ed è applicabile come regola generale, anche quando il tributo era stato inizialmente pagato correttamente e solo successivamente è emersa una causa di non debenza.
Art. 14, comma 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La disposizione è richiamata dalla decisione come base del termine decadenziale biennale entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso.
Art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La norma è richiamata dall'art. 14 come possibile disciplina speciale fatta salva rispetto alla regola generale del termine biennale.
Art. 10-ter, comma 1, lettera d), D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La norma è richiamata, insieme all'art. 7, come possibile eccezione o disciplina speciale rispetto alla regola generale sul rimborso.
Art. 29, comma 4, Legge n. 428/1990
È stato invocato dall'Agenzia con riferimento alla mancata trasmissione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate, ma la decisione ha definito la controversia sulla base della tardività della domanda.
Cassazione civile, sentenza n. 23515/2008
Il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto.
Il principio giurisprudenziale conferma che il termine decorre dal pagamento e non dalla data in cui il contribuente acquisisce consapevolezza del diritto al rimborso, né dalla scadenza di eventuali termini dichiarativi successivi.
Massime di principio
- Per i rimborsi di accise, il termine ordinario di due anni decorre dalla data del pagamento del tributo, salvo specifiche discipline derogatorie previste dalla legge.
- La scadenza è un termine di decadenza: una domanda presentata oltre il biennio non consente normalmente di ottenere il rimborso, anche se il tributo non era dovuto o è sopravvenuta successivamente una causa di non debenza.
- Eventuali note o indicazioni amministrative non possono modificare il termine previsto direttamente dalla legge, soprattutto se riguardano una disciplina fiscale diversa da quella applicabile al caso concreto.
- È opportuno presentare la domanda di rimborso entro due anni da ciascun pagamento, conservando la documentazione necessaria a dimostrare sia l'esistenza del diritto sia l'importo richiesto.
- Prima di applicare la regola generale occorre verificare se la normativa preveda termini speciali per il particolare tributo o beneficio fiscale.
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