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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29152/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dal diniego, opposto dall'Amministrazione finanziaria, a un'istanza di autotutela con cui la società chiedeva il riesame e l'annullamento di una cartella di pagamento riferita all'anno 2001, divenuta definitiva per effetto di una sentenza passata in giudicato. La società sosteneva che l'istanza di autotutela fosse basata su motivi diversi da quelli esaminati nel precedente giudizio, in particolare sul mancato riconoscimento di un credito d'imposta, mentre il giudizio definito con giudicato aveva riguardato la legittimità della cartella per omesso versamento di ritenute; lamentava inoltre che la questione del credito d'imposta fosse stata introdotta solo tardivamente dall'Ufficio nel precedente grado di appello. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: violazione di norme sul processo tributario e sull'autotutela, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, tutti centrati sull'asserita impugnabilità del diniego di autotutela e sull'erronea estensione del giudicato ai motivi posti a base dell'istanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse escluso in assoluto la sindacabilità del diniego di autotutela, ma solo nei limiti dei motivi propri dell'atto, non potendo l'istanza essere utilizzata per riaprire il merito di un atto ormai definitivo o coperto da giudicato. Ha affermato che il controllo giurisdizionale sul diniego di autotutela è ammissibile soltanto quando sia dedotto un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, interesse che non ricorre se il contribuente contesta solo l'ingiustizia o l'infondatezza della pretesa tributaria. Ha inoltre chiarito che l'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 impedisce l'annullamento d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, ma non impone l'annullamento per ragioni diverse in assenza di un interesse generale concreto. Poiché, nella specie, la società mirava in sostanza a un riesame del merito della pretesa già definita, e poiché le censure motivazionali erano comunque non proponibili ratione temporis, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con gli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato unitariamente le doglianze qualificandole in parte infondate e in parte inammissibili.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le censure di omessa motivazione, omesso esame e motivazione apparente sono state ricondotte al vizio motivazionale, ma ritenute inammissibili perché non più proponibili ratione temporis nella formulazione applicabile.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità del diniego di autotutela nel processo tributario; la Corte ha precisato che il sindacato è limitato ai casi di interesse generale dell'Amministrazione.

  • art. 2 quater d.l. n. 564 del 1994

    Richiamato in tema di autotutela tributaria; la Corte ne ha fatto applicazione nel senso della possibilità di autotutela solo entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997

    "Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria"

    La Corte ha chiarito che la norma preclude l'annullamento d'ufficio per i motivi già coperti da giudicato favorevole all'Amministrazione, ma non obbliga l'Ufficio ad annullare l'atto per altre ragioni in assenza di un concreto interesse generale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela tributaria è sindacabile in giudizio solo se l'istante deduce un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto; non basta prospettare l'erroneità o l'ingiustizia della pretesa fiscale.
  • L'istanza di autotutela non può essere utilizzata per far rivivere questioni di merito ormai definitive o coperte da giudicato, eludendo i limiti temporali e processuali dell'impugnazione.
  • L'art. 2, comma 2, d.m. n. 37 del 1997 impedisce l'annullamento d'ufficio per i motivi già decisi con sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, ma non impone l'annullamento per motivi diversi in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale.
  • Le censure attinenti a vizi motivazionali devono essere proposte solo nei limiti temporali e testuali della disciplina processuale applicabile; altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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