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Sentenza

Sentenza del 14/06/2016 n. 5521 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riscossione cartella di pagamento - responsabilità illimitata del cessionario d'azienda per i tributi del cedente - obbligatorietà della motivazione della cartella di pagamento - notificazione di avviso di accertamento originario - non necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato due cartelle di pagamento relative a IVA, interessi e sanzioni del cedente, sostenendo, tra l'altro, che le cartelle fossero prive di motivazione. Gli avvisi di accertamento riferiti al cedente non erano stati notificati alla cessionaria né allegati alle cartelle. In particolare, le cartelle richiamavano genericamente l'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, senza indicare i fatti concreti posti a fondamento della responsabilità solidale illimitata prevista dal comma 4, cioè la consapevolezza della natura fraudolenta della cessione. L'Amministrazione aveva inviato una comunicazione separata illustrando la frode e le ragioni della responsabilità, ma tale comunicazione non era richiamata né allegata alle cartelle.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata notificazione degli avvisi di accertamento, affermando che la cessionaria, in quanto estranea al rapporto tributario originario, non doveva necessariamente riceverli. Tuttavia, ha accolto la censura relativa alla carenza di motivazione delle cartelle: la comunicazione separata non poteva integrare la motivazione degli atti, poiché non era stata richiamata né allegata. Le cartelle avrebbero dovuto descrivere, almeno sinteticamente, gli elementi di fatto giustificativi della responsabilità illimitata della cessionaria. La carenza motivazionale è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e assorbente rispetto agli altri motivi. L'appello è stato accolto, le cartelle sono state annullate e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 14, commi 1-5, D.Lgs. n. 472/1997

    Responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente; il comma 4 prevede la responsabilità illimitata in caso di cessione effettuata in frode al Fisco.

    La responsabilità del cessionario resta una responsabilità solidale dipendente e sussidiaria, anche quando è illimitata ai sensi del comma 4. L'assenza dei limiti temporali e quantitativi non trasforma la responsabilità in una solidarietà paritetica. Tuttavia, proprio perché il comma 4 amplia notevolmente la responsabilità, la cartella deve indicare i fatti concreti che giustificano l'applicazione della disciplina speciale.

  • Art. 24 Costituzione

    È incompatibile con il diritto di difesa un sistema che imponga al cessionario il pagamento integrale di debiti altrui senza consentirgli di comprendere, dall'atto notificato, perché gli venga attribuita la responsabilità illimitata.

  • Art. 3, Legge n. 241/1990

    Obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi.

    La motivazione deve risultare dall'atto o da un rinvio per relationem valido; non può essere ricostruita attraverso comunicazioni autonome non richiamate né allegate.

  • Art. 7, Legge n. 212/2000

    Obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e di allegazione o riproduzione degli atti richiamati.

    La cartella deve permettere al destinatario di conoscere le ragioni della pretesa. Un atto esterno può integrare la motivazione solo se espressamente richiamato e reso conoscibile secondo le modalità previste.

  • Art. 56, D.P.R. n. 633/1972

    Motivazione degli avvisi di accertamento IVA.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza motivazionale degli atti relativi alla pretesa IVA.

  • Art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione a ruolo straordinaria.

    La questione relativa ai presupposti dell'iscrizione straordinaria non è stata esaminata, essendo assorbita dall'accoglimento del motivo sulla carenza di motivazione.

  • Art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Redazione della cartella secondo il modello ministeriale.

    Il modello legale della cartella non esonera l'Amministrazione dall'indicare gli elementi essenziali della pretesa e, nel caso di responsabilità illimitata del cessionario, i fatti che ne costituiscono il presupposto.

  • Art. 14, D.Lgs. n. 546/1992

    Intervento nel processo tributario.

    Una lettura costituzionalmente orientata può consentire al responsabile solidale dipendente di intervenire nel giudizio tra Fisco e debitore principale, per evitare effetti pregiudizievoli; tale strumento, però, non sostituisce l'obbligo di motivare la cartella sul titolo della responsabilità.

  • Art. 24, D.Lgs. n. 546/1992

    Motivi aggiunti nel processo tributario.

    La possibilità di proporre motivi aggiunti può contribuire alla tutela del cessionario, ma non può compensare l'assenza totale di motivazione dell'atto impugnato.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c.

    Compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni.

    Le spese sono state compensate in ragione dell'assoluta novità della questione esaminata.

Massime di principio

  • Il cessionario d'azienda, quale soggetto estraneo al rapporto tributario originario, non deve necessariamente ricevere la notifica dell'avviso di accertamento notificato al cedente.
  • Quando però l'Amministrazione pretende dal cessionario la responsabilità illimitata prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, la cartella deve indicare i fatti concreti che dimostrano la cessione fraudolenta e la consapevolezza o partecipazione del cessionario.
  • Il semplice richiamo all'art. 14 o alla qualifica di cessionario non è sufficiente per motivare una responsabilità illimitata: occorre distinguere chiaramente tra responsabilità ordinaria, limitata, e responsabilità per cessione in frode al Fisco.
  • Una comunicazione separata può informare il contribuente, ma non integra la motivazione della cartella se quest'ultima non la richiama espressamente e non la allega o non ne riproduce il contenuto essenziale.
  • La motivazione dell'atto deve essere presente nell'atto stesso, così da consentire al destinatario di comprendere la pretesa, predisporre una difesa mirata e delimitare l'oggetto del giudizio.
  • L'onere di provare i presupposti della responsabilità illimitata grava sull'Amministrazione finanziaria; la cartella non può limitarsi a enunciare la responsabilità senza indicare gli elementi fattuali posti a suo fondamento.
  • In situazioni analoghe, l'assenza di una motivazione specifica sul titolo della responsabilità può comportare l'annullamento della cartella, anche se il debito tributario del cedente è stato validamente accertato.

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