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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26424/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato a cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per un episodio di indebito utilizzo continuato, da parte di soggetto detenuto, di un telefono cellulare, ritenuto aggravato dalla finalità di agevolare una cosca di 'ndrangheta, oltre che assistito da esigenze cautelari ritenute concrete e attuali. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha dedotto, con due motivi, vizi di legge e motivazione in ordine: 1) alla sussistenza e motivazione della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, sostenendo che il giudice del riesame avrebbe fatto un rinvio meramente adesivo al titolo cautelare, senza autonoma valutazione, e che gli elementi valorizzati non dimostravano il dolo intenzionale di agevolare la cosca, ma al più un'intermediazione episodica mossa da interesse economico personale; 2) alla sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che, esclusa l'aggravante mafiosa, sarebbe venuta meno la presunzione cautelare, e comunque che la motivazione sul periculum libertatis sarebbe apparsa generica e fondata sulla sola caratura criminale, senza considerare che l'indagato era già detenuto, che il fatto era temporalmente e spazialmente circoscritto e che era cessata la contingente co-detenzione che aveva reso possibile la condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha escluso che il tribunale del riesame dovesse formulare una autonoma valutazione, nel senso prospettato dalla difesa, e ha giudicato logica e conforme ai principi la ricostruzione degli indizi dell'aggravante mafiosa, richiamando la natura soggettiva dell'aggravante e la possibilità che essa ricorra anche quando l'agente persegua pure un proprio vantaggio economico; quanto al secondo, ha affermato che, in presenza di gravi indizi di delitto commesso al fine di agevolare un'associazione mafiosa, opera la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, non superata nel caso concreto, e ha ritenuto congrua la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    indica il titolo del reato contestato, relativo all'indebito utilizzo da parte del detenuto di un telefono cellulare.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    norma richiamata per i vizi dedotti in cassazione: inosservanza di legge, vizio di motivazione e motivazione apparente o manifestamente illogica.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere il difetto di autonoma motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza, la cui violazione è stata esclusa dalla Corte perché il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'asserito difetto di motivazione del titolo cautelare.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    fonte della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, qualificata come aggravante soggettiva a dolo intenzionale.

  • art. 274 c.p.p.

    norma sulle esigenze cautelari, la cui applicazione è stata ritenuta superata dalla presunzione speciale operante nel caso concreto.

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte ribadisce la presunzione relativa di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per i reati ricompresi nel comma 3.

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato quale reato associativo mafioso cui si riferisce l'agevolazione mafiosa e rispetto al quale opera la presunzione cautelare del comma 3 dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità contro ordinanze in materia cautelare, la Corte di cassazione non rivaluta il merito degli indizi né l'attendibilità delle fonti, ma verifica solo la tenuta logica e giuridica della motivazione rispetto agli elementi decisivi del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o affetta da manifesta illogicità percepibile ictu oculi; non sono consentite censure che mirano a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede dolo intenzionale; tuttavia, nel concorso di persone, può applicarsi anche al concorrente che non sia mosso da tale scopo, purché sia consapevole della finalità agevolatrice altrui.
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può sussistere anche quando l'agente persegua un proprio vantaggio economico, purché tale fine si accompagni alla consapevolezza di favorire l'interesse dell'associazione mafiosa.
  • In presenza di gravi indizi di un delitto commesso al fine di agevolare un'associazione mafiosa, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; il giudice deve soprattutto verificare se vi siano elementi idonei a superarla.
  • Il mero decorso del tempo, o la cessazione della specifica occasione concreta che aveva consentito la condotta, non bastano di per sé a vincere la presunzione cautelare quando permanga il rischio di reiterazione di reati della stessa specie nel medesimo contesto criminale.
  • Ai fini del giudizio cautelare, la detenzione per altra causa dell'indagato non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione, se la condotta contestata dimostra la possibilità concreta di utilizzare ancora strumenti o occasioni idonee alla commissione del medesimo tipo di reato.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiReati contro la PAMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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