Ordinanza n. 639/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) del capo 1, art. 1 Allegato “A” punto “12”, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) dell’art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 14 marzo 2025; 9) della scheda medica e del verbale n. 162 del 6 marzo 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Ipertensione arteriosa in trattamento terapeutico. Pregressa Sindrome Coronarica Acuta e PCI su singolo ramo coronarico in 40 enne dislipidemico e tabagista” - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo 1, Art. 1, Allegato “A”, punto “12”; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) D.M. 238 del 14 novembre 2018 ed art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso decreto; 15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F. (All. 12); 16) del D. M. Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto “12”; 17) de D.M. Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e Graduatoria bollettino Ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 20) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per non idoneità psicofisica, fondata su un giudizio della commissione medica relativo a ipertensione arteriosa e pregressa sindrome coronarica acuta con intervento coronarico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto di esclusione del 14 marzo 2025, il verbale della commissione medica e la documentazione sanitaria, nonché gli atti regolamentari e presupposti disciplinanti la procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco e i requisiti di idoneità psicofisica. Ha chiesto il riesame del giudizio medico o, in subordine, l'ammissione con riserva al prosieguo della selezione mediante sessione straordinaria. Ha inoltre proposto domanda di risarcimento, in forma specifica mediante convocazione alle ulteriori fasi concorsuali e, subordinatamente, per equivalente. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la contestazione riguardava la valutazione di non idoneità psicofisica riferita all'art. 1, Allegato A, punto 12, del D.M. 4 novembre 2019, n. 166.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La verificazione disposta nel corso del giudizio ha confermato la sussistenza di una inidoneità psicofisica del ricorrente riconducibile alla previsione dell'art. 1, Allegato A, punto 12, del D.M. 4 novembre 2019, n. 166. Alla luce di tale esito, il Collegio ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris e ha quindi negato la sospensione dell'esclusione, il riesame, l'ammissione con riserva e le ulteriori misure richieste in sede cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale; il TAR l'ha esaminata e respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per il risarcimento del danno, anche in forma specifica; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.
art. 1, Allegato A, punto 12, D.M. 4 novembre 2019, n. 166
Previsione regolamentare alla quale il giudizio di non idoneità psicofisica è stato ricondotto dalla commissione medica e, dopo verificazione, anche dal giudice in sede cautelare.
art. 20, comma 1, lettera g), d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76
Richiamato tra gli atti e le disposizioni presupposti della procedura, in relazione agli effetti dell'inidoneità al servizio del personale volontario.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esito di una verificazione tecnica che confermi la riconducibilità della condizione sanitaria del candidato alla previsione regolamentare di non idoneità può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva.
- Quando la verificazione disposta dal giudice conferma la valutazione di inidoneità psicofisica espressa dalla commissione medica, non sussistono, in assenza di ulteriori elementi contrari, i presupposti cautelari per disporre il riesame del giudizio, l'ammissione con riserva o la convocazione straordinaria del candidato.
- La decisione sulle spese della verificazione può essere riservata alla fase di merito, mentre le spese della fase cautelare possono essere compensate in considerazione delle circostanze concrete del caso.
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