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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23224/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 09/02/2021 (che in parziale riforma della decisione del G.I.P. di Padova del 15/07/2020 aveva ridotto la pena ma confermato la condanna). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) omissione nell'ammettere il rito abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa; 2) richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto; 3) errata qualificazione giuridica (sussunzione del fatto di rapina nella fattispecie di estorsione); 4) mancata applicazione del minimo edittale e delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e art. 62 n.4 c.p.) con contestuale eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi proposti erano generici e aspecifici, costituiti dalla pedissequa riproposizione dei motivi d'appello già disattesi dalla corte di merito, senza il necessario confronto puntuale e argomentato con le ragioni della decisione impugnata. Pertanto il ricorso non ha assolto alla funzione tipica di critica argomentata richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come parte della qualificazione dei reati per cui l'imputato è stato condannato in sede di merito; la Cassazione non entra nel merito della sussunzione perché il motivo che avrebbe contestato la qualificazione è risultato generico e inammissibile.

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina: contestata in sede di ricorso rispetto alla qualificazione del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di specificità.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Richiamato come norma relativa alla materia di stupefacenti per la quale l'imputato è stato condannato; la posizione sostanziale non è stata riesaminata per inammissibilità del ricorso.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiamati come criteri procedurali: i motivi di cassazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la loro violazione determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i casi di responsabilità nella proposizione del ricorso; applicata per imporre l'ammenda di euro 3.000.

  • art. 62-bis c.p. e art. 62 n.4 c.p.

    Circostanze attenuanti invocate dal ricorrente; la Corte non ha esaminato il merito del loro riconoscimento perché le relative censure sono risultate generiche e inammissibili.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 2, n. 19411/2019; Sez. 6, n. 8700/2013 e altri precedenti)

    Richiamata per il principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di impugnazione già proposti in grado di merito senza svolgere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica rispetto alle ragioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure già proposte in appello è inammissibile.
  • Ogni motivo deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con puntuale confronto con le argomentazioni della corte di merito (artt. 581 e 591 c.p.p.).
  • L'inammissibilità per genericità può determinare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per far valere omissioni procedurali (es. diniego del rito abbreviato condizionato) è necessario dimostrare concretamente l'omissione e spiegare come questa abbia inciso sulle garanzie del ricorrente, indicando i profili di diritto e fatto specifici.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. rapina vs estorsione) o il mancato riconoscimento di attenuanti, il ricorso deve evidenziare punti precisi di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione della corte di merito, non limitandosi a enunciazioni generiche.
  • Nella redazione di un ricorso in Cassazione è strategico citare passaggi concreti della motivazione impugnata e spiegare punto per punto l'errore giuridico o valutativo che si contesta.

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