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Sentenza

Sentenza n. 6005/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto Assessoriale 1247/2022 dell''Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti

Giustizia amministrativa202303573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di individuazione e applicazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto assessoriale della Regione Siciliana relativo all'individuazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto interministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato dei fornitori, l'accordo e l'intesa sanciti in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e gli ulteriori atti connessi e consequenziali, inclusi gli atti di certificazione del fatturato degli operatori economici. Nel corso del giudizio, con memoria del 13 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 d.l. 95/2025, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 7 d.l. 95/2025 collega la cessazione della materia del contendere ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano soltanto alla comunicazione al giudice, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo ridotto. Poiché la Regione non aveva comunicato l'avvenuto versamento, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione di avvenuto pagamento determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; sulla base di tale presupposto il giudizio è stato dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto; la dichiarazione di avvenuto pagamento determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La disposizione è richiamata quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista per i ricorsi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici presuppone la comunicazione al giudice del provvedimento regionale o provinciale che accerti l'avvenuto versamento dell'importo dovuto.
  • Quando il pagamento dell'importo oggetto della controversia fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sussistono i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
  • La mancata comunicazione formale dell'accertamento regionale del pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non esclude che il giudice possa rilevare la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'avvenuto pagamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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