Ordinanza n. 42/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’utilizzo dell’indirizzo PEC corretto per la trasmissione della richiesta di verifica non costituisca una mera formalità, ma risponda all’esigenza dell’amministrazione di gestire efficientemente procedimenti di massa, anche in considerazione della limitatezza delle risorse umane e strumentali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito della procedura del Decreto Flussi 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, deducendo implicitamente l’illegittimità del diniego e chiedendo la sospensione cautelare della sua efficacia. Il giudice ha accertato che la richiesta di verifica dell’indisponibilità di lavoratori, prevista dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998, non era stata correttamente trasmessa all’indirizzo PEC del competente Centro per l’impiego di Mantova, nonostante le indicazioni fornite dall’ufficio con e-mail del 25 novembre 2024 e la reperibilità dell’indirizzo PEC sul sito istituzionale.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
La richiesta di verifica dell’indisponibilità di lavoratori deve essere trasmessa secondo le modalità indicate dal competente Centro per l’impiego; la corretta utilizzazione dell’indirizzo PEC individuato dall’ufficio è rilevante ai fini della procedura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e richiede, tra l’altro, la sussistenza del fumus boni iuris per la concessione della misura sospensiva.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative di massa, il rispetto dell’indirizzo PEC indicato dall’amministrazione per la trasmissione delle istanze o degli adempimenti procedimentali non costituisce una mera formalità quando sia funzionale alla gestione efficiente del procedimento.
- La reperibilità dell’indirizzo PEC corretto sul sito istituzionale e le specifiche indicazioni previamente fornite dall’ufficio possono rendere imputabile al richiedente l’errata trasmissione della comunicazione procedimentale.
- La mancata corretta trasmissione della richiesta di verifica prevista dall’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998 può escludere il fumus boni iuris necessario per ottenere la sospensione cautelare del diniego di nulla osta al lavoro.
Come è indicizzato
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