Sentenza del 10/10/2016 n. 5166 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - ATTO DI APPELLO - VALIDITÀ - Contenuto - Manifestazione della volontà di impugnare la sentenza - Non sufficiente - Censura espressa e motivata alla sentenza - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità e l'ammissibilità dell'atto di appello nel processo tributario. Per impugnare validamente uno specifico capo della sentenza non è sufficiente manifestare genericamente la volontà di contestarlo; l'appellante deve formulare una censura espressa, specifica e motivata, contrapponendo argomentazioni idonee a mettere in discussione il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata.
La decisione
Il principio affermato è che il motivo di appello privo di una critica argomentata alla motivazione della sentenza non è ammissibile. La mera dichiarazione di voler impugnare un capo della decisione non consente al giudice di individuare le ragioni della contestazione e non soddisfa l'onere di specificità dell'impugnazione. Dal testo fornito non risultano ulteriori dettagli sull'esito concreto del giudizio o sull'eventuale accoglimento o rigetto dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici e argomentati riferiti ai singoli capi della sentenza contestati.
- La semplice manifestazione della volontà di impugnare, oppure il rinvio generico alle difese già svolte, non è sufficiente a rendere ammissibile il motivo.
- L'appellante deve spiegare perché la motivazione della sentenza è errata, indicando le ragioni logiche o giuridiche che dovrebbero condurre a una decisione diversa.
- Se manca una critica concreta e motivata alla decisione impugnata, il relativo motivo può essere dichiarato inammissibile, anche se l'atto esprime chiaramente l'intenzione di proporre appello.
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