Sentenza del 17/05/2019 n. 3068 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Iva - Tributo armonizzato - Contraddittorio . Invalidità soggetta alla condizione che il contribuente assolva all'onere di elencare le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove regolarmente attivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento IVA e, in particolare, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Per i tributi armonizzati, come l’IVA, il diritto dell’Unione europea impone all’Amministrazione di consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto. L’omissione del contraddittorio può determinare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve indicare concretamente, nel giudizio, quali difese e ragioni avrebbe fatto valere se fosse stato regolarmente ascoltato. La decisione richiama inoltre il principio secondo cui l’attività di radiotelevisione pubblica finanziata dal canone non costituisce prestazione di servizi soggetta a IVA, poiché manca il requisito dell’onerosità diretta.
La decisione
L’atto impositivo relativo a un tributo armonizzato può essere dichiarato invalido per mancato contraddittorio soltanto se il contribuente dimostra di avere specifiche argomentazioni difensive potenzialmente rilevanti, non essendo sufficiente dedurre in modo astratto la violazione procedurale. Quanto all’attività radiotelevisiva pubblica finanziata dal canone, essa non integra una prestazione di servizi soggetta a IVA per assenza di un rapporto oneroso diretto tra servizio e corrispettivo.
Norme richiamate
Normativa europea in materia di IVA e diritto al contraddittorio
Il contribuente deve essere messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione di una decisione a suo carico.
Per i tributi armonizzati, l’Amministrazione deve rispettare il contraddittorio preventivo. La violazione comporta l’invalidità dell’atto quando il contribuente dimostri quali difese concrete avrebbe potuto esercitare.
D.Lgs. n. 128 del 2015
Richiamato nel contesto delle garanzie procedimentali e del contraddittorio nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi; è richiamato tra le disposizioni normative pertinenti all’accertamento tributario.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina i termini per l’accertamento dell’IVA; è richiamato nel quadro della controversia relativa a un tributo armonizzato.
Direttiva europea in materia di IVA
La nozione di prestazione di servizi soggetta a IVA richiede un rapporto diretto tra servizio e corrispettivo. Il finanziamento tramite canone radiotelevisivo, in assenza di un corrispettivo specificamente collegato alla singola prestazione, non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- In materia di IVA, che è un tributo armonizzato, il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia normalmente necessaria prima dell’adozione di un atto lesivo.
- La mancata instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento: il contribuente deve indicare in modo puntuale le ragioni, i documenti o le contestazioni che avrebbe presentato e dimostrarne la possibile rilevanza.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando previsto da una specifica disposizione nazionale o da particolari procedure.
- Ai fini IVA, una prestazione è normalmente imponibile quando esiste un nesso diretto tra il servizio reso e un corrispettivo. Un finanziamento generale o un canone non collegato direttamente alla singola prestazione può non integrare il requisito dell’onerosità.
- Chi contesta un atto per violazione del contraddittorio dovrebbe allegare già nel ricorso le concrete difese che avrebbe potuto svolgere, evitando deduzioni meramente formali o astratte.
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