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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24565/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2011, emesso a seguito di PVC redatto nei confronti di un'altra impresa, con cui gli si contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in ipotesi di sovrafatturazione, con recupero di IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata sia l'oggettiva inesistenza delle operazioni sia la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, attribuendo alle dichiarazioni della titolare dell'impresa emittente un valore indiziario insufficiente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente svalutato il quadro indiziario offerto dall'Ufficio: assenza dell'impresa emittente dal Registro imprese, mancanza di sede operativa, di dipendenti e mezzi strumentali, assenza di acquisti di beni o servizi, oltre alle dichiarazioni dell'emittente. L'Ufficio ha inoltre censurato l'affermazione della CTR secondo cui non sarebbe stata provata la consapevolezza del contribuente, sostenendo che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede non sarebbe invocabile se l'operazione non è mai stata eseguita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudice di merito deve valutare gli indizi addotti dall'Amministrazione sia analiticamente sia sinteticamente, nel loro complesso, per verificare se il coacervo indiziario sia idoneo a fondare la prova presuntiva della consapevolezza di partecipare a una frode IVA. Ha inoltre ribadito che, quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve provare l'inesistenza dell'operazione anche tramite elementi indiziari o presuntivi, ma non ha l'onere di dimostrare la mala fede del contribuente, perché una volta accertata l'assenza dell'operazione non è configurabile la buona fede; spetta semmai al contribuente provare che l'operazione è stata effettivamente eseguita. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per censurare il governo dell'onere della prova nell'accertamento tributario

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1072, n. 633

    richiamato per censurare il governo dell'onere della prova nell'accertamento IVA; il testo riporta "1072" ma il riferimento è al d.P.R. 633/1972

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che il contribuente deve offrire la prova contraria dell'effettività delle operazioni

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi indiziari o presuntivi, purché il giudice li valuti sia singolarmente sia nel loro complesso, verificando se il quadro unitario sia idoneo a fondare la prova logica del fatto ignoto.
  • Il giudice di merito non può arrestarsi alla frammentaria considerazione dei singoli indizi, ma deve apprezzare il coacervo indiziario nella sua globalità per stabilire se gli elementi siano gravi, precisi e concordanti rispetto al fatto da provare.
  • Quando sia accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, non è configurabile la buona fede del contribuente quale fatto idoneo a paralizzare la pretesa fiscale; il contribuente deve invece provare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere.
  • Nel contenzioso sulle fatture per operazioni inesistenti, la prova della consapevolezza della frode può derivare da presunzioni, senza necessità di una prova diretta e incontrovertibile, se il quadro indiziario è complessivamente idoneo a dimostrarla.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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